UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)
Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo
compongono, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti
salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di
cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi
siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa,
deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per
l’esercizio del diritto d’inchiesta.
Articolo 227
(ex articolo 194 del TCE)
Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri
cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di
attività dell’Unione e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 228
(ex articolo 195 del TCE)
1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di
qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni,
degli organi o degli organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea
nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli
sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle
indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto
di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione,
C 83/150 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
150 Trattati consolidati
egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il
Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione, all’organo o all’organismo
interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento
europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia
commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri,
egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la
durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata
o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di
sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo
statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore.
Articolo 229
(ex articolo 196 del TCE)
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del
mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo
compongono, del Consiglio o della Commissione.
Articolo 230
(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal
Parlamento europeo o dai membri di questo.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità
previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/151
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 151
Articolo 231
(ex articolo 198 del TCE)
Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi
espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo 232
(ex articolo 199 del TCE)
Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo
compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dai trattati e
da detto regolamento.
Articolo 233
(ex articolo 200 del TCE)
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che gli
è sottoposta dalla Commissione.
Articolo 234
(ex articolo 201 del TCE)
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione,
non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e
con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza
dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica
e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente
all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della
Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri
della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
SEZIONE 2
IL CONSIGLIO EUROPEO
Articolo 235
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo
degli altri membri.
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152 Trattati consolidati
L’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 238, paragrafo 2 del presente
trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il
Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non
partecipano al voto.
L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio
europeo per le quali è richiesta l’unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio
europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l’adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Articolo 236
Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:
a) una decisione che stabilisce l’elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari
generali» e quella «Affari esteri», conformemente all’articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull’Unione
europea;
b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella «Affari esteri»,
conformemente all’articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull’Unione europea.
SEZIONE 3
IL CONSIGLIO
Articolo 237
(ex articolo 204 del TCE)
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi
membri o della Commissione.
Articolo 238
(ex articolo 205, paragrafi 1 e 2, del TCE)
1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza
dei membri che lo compongono.
2. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, a decorrere dal 1o
novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie,
quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/153
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 153
si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino
almeno il 65% della popolazione dell’Unione.
3. A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle
disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio
partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:
a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio
che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro
membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o
dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni
del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità.
Articolo 239
(ex articolo 206 del TCE)
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri
membri.
Articolo 240
(ex articolo 207 del TCE)
1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile
della preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che quest’ultimo gli
assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del
Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale
nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all’organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione
del suo regolamento interno.
C 83/154 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
154 Trattati consolidati
Articolo 241
(ex articolo 208 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti
gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli
tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni
al Consiglio.
Articolo 242
(ex articolo 209 del TCE)
Il Consiglio deliberando a maggioranza semplice, stabilisce, previa consultazione della Commissione,
lo statuto dei comitati previsti dai trattati.
Articolo 243
(ex articolo 210 del TCE)
Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente
della Commissione, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia
dell’Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità
sostitutive di retribuzione.
SEZIONE 4
LA COMMISSIONE
Articolo 244
A norma dell’articolo 17, paragrafo 5 del trattato sull’Unione europea i membri della Commissione
sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo secondo i
principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione
dell’avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione;
pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri
non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in
maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/155
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 155
Articolo 245
(ex articolo 213 del TCE)
I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell’adempimento
dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra
attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno
solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi
derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi
stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della
Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste
dall’articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi
sostitutivi.
Articolo 246
(ex articolo 215 del TCE)
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente
per dimissioni volontarie o d’ufficio.
Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto, per la
restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato
dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento
europeo e in conformità dei criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma del
trattato sull’Unione europea.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere
che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del
mandato è breve.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d’ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la
restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista
dall’articolo 17, paragrafo 7, primo comma del trattato sull’Unione europea.
In caso di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità
dell’articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea.
In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante
durata del mandato, in conformità dell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea.
C 83/156 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
156 Trattati consolidati
Articolo 247
(ex articolo 216 del TCE)
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio
delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
Articolo 248
(ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE)
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, le competenze che spettano alla
Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell’articolo 17,
paragrafo 6 di detto trattato. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso
del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto
la sua autorità.
Articolo 249
(ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE)
1. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio
funzionamento e quello dei propri servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del
Parlamento europeo, una relazione generale sull’attività dell’Unione.
Articolo 250
(ex articolo 219 del TCE)
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
SEZIONE 5
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 251
(ex articolo 221 del TCE)
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a
tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/157
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 157
Articolo 252
(ex articolo 222 del TCE)
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia,
il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena
indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.
Articolo 253
(ex articolo 223 del TCE)
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le
garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi,
delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono
nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del
comitato di cui all’articolo 255.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni
previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è
rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto
all’approvazione del Consiglio.
Articolo 254
(ex articolo 224 del TCE)
Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e
possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune
accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui
all’articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere
nuovamente nominati.
C 83/158 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
158 Trattati consolidati
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale
regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le
disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.
Articolo 255
È istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio
delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i
governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 254.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del
Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza,
uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce
le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera
su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Articolo 256
(ex articolo 225 del TCE)
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265,
268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione
dell’articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che
il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione
dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali
specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere
oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo
statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi
dell’articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/159
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 159
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere
l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia
affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto
di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove
sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.
Articolo 257
(ex articolo 225 A del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di
talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio
deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte
di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
Il regolamento sull’istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione
di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di
diritto o, qualora il regolamento sull’istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per
motivi di fatto, dinanzi al Tribunale.
I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza
e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal
Consiglio, che delibera all’unanimità.
I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull’istituzione del tribunale specializzato, le disposizioni
dei trattati relative alla Corte di giustizia dell’Unione europea e le disposizioni dello statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello
statuto e l’articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.
Articolo 258
(ex articolo 226 del TCE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui
incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in
condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa
può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.
C 83/160 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
160 Trattati consolidati
Articolo 259
(ex articolo 227 del TCE)
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un
altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una
pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi
alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di
presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la
mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
Articolo 260
(ex articolo 228 del TCE)
1. Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato
ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i
provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della
sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare
osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della
penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle
circostanze.
La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da
essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 259.
3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 reputando
che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di
attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno,
indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa
consideri adeguato alle circostanze.
Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento
di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. Il
pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/161
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 161
Articolo 261
(ex articolo 229 del TCE)
I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in
virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una
competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti
stessi.
Articolo 262
(ex articolo 229 A del TCE)
Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una
procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni
intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura da esso stabilita, la
competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base ai
trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 263
(ex articolo 230 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli
atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni
o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o
organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero
per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o
dalla Commissione.
La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la
Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma,
un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente,
e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna
misura d’esecuzione.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o
organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
C 83/162 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
162 Trattati consolidati
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere,
secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza,
dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 264
(ex articolo 231 del TCE)
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto
impugnato.
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere
considerati definitivi.
Articolo 265
(ex articolo 232 del TCE)
Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la
Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre
istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per far constatare tale
violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione
che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati
preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta,
l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro
un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per
contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Articolo 266
(ex articolo 233 del TCE)
L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata
dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340, secondo
comma.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/163
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 163
Articolo 267
(ex articolo 234 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi
dell’Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale
nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente possibile.
Articolo 268
(ex articolo 235 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui all’articolo 340, secondo e terzo comma.
Articolo 269
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio
europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea unicamente su
domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio
e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto
articolo.
La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La
Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
Articolo 270
(ex articolo 236 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra
l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari
dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
C 83/164 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
164 Trattati consolidati
Articolo 271
(ex articolo 237 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle
controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli
investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall’articolo 258;
b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato
membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un
ricorso in materia, alle condizioni previste dall’articolo 263;
c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi
avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 263, soltanto
dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui
all’articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo
statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al
riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione
dall’articolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca
centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è
tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Articolo 272
(ex articolo 238 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o
per conto di questa.
Articolo 273
(ex articolo 239 del TCE)
La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione
con l’oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo 274
(ex articolo 240 del TCE)
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dai trattati, le controversie
nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle
giurisdizioni nazionali.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/165
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 165
Articolo 275
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base
a dette disposizioni.
Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell’articolo 40 del trattato sull’Unione
europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all’articolo 263, quarto
comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono
misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo
V, capo 2 del trattato sull’Unione europea.
Articolo 276
Nell’esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è
competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri
servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
Articolo 277
(ex articolo 241 del TCE)
Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da
un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del
termine previsto all’articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo
comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto
stesso.
Articolo 278
(ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la
Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione
dell’atto impugnato.
Articolo 279
(ex articolo 243 del TCE)
La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti
provvisori necessari.
C 83/166 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
166 Trattati consolidati
Articolo 280
(ex articolo 244 del TCE)
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate
dall’articolo 299.
Articolo 281
(ex articolo 245 del TCE)
Lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è stabilito con un protocollo separato.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell’articolo 64. Il Parlamento
europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della
Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
SEZIONE 6
LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 282
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di
banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l’euro, che costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica monetaria dell’Unione.
2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L’obiettivo principale del
SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche
economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima.
3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione
dell’euro. È indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le
istituzioni, organi e organismi dell’Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in
conformità degli articoli da 127 a 133, dell’articolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto
del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è
l’euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni
progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare
pareri.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/167
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 167
Articolo 283
(ex articolo 112 del TCE)
1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo
della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri
la cui moneta è l’euro.
2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio
europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione
del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo 284
(ex articolo 113 del TCE)
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della
Banca centrale europea.
2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio
quando quest’ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione
nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria
dell’anno precedente e dell’anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito
generale.
Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a
richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti
del Parlamento europeo.
C 83/168 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
168 Trattati consolidati
SEZIONE 7
LA CORTE DEI CONTI
Articolo 285
(ex articolo 246 del TCE)
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione.
Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.
Articolo 286
(ex articolo 247 del TCE)
1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei
rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale
funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.
2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta l’elenco dei membri, redatto conformemente alle
proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è
rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è
rinnovabile.
3. Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano
istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con
il carattere delle loro funzioni.
4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun’altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte
dei conti assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e
delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano
individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia
conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando
non si sia provveduto alla loro sostituzione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/169
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 169
6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere
dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte
di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti
necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del
presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di
retribuzione.
8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea applicabili ai
giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea sono applicabili anche ai membri della Corte dei
conti.
Articolo 287
(ex articolo 248 del TCE)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i
conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui
l’atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta
l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche
per ciascuno dei settori principali dell’attività dell’Unione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la
sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di
irregolarità.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all’Unione.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre
istituzioni dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano
contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi
nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri
cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o
servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
C 83/170 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
170 Trattati consolidati
Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto
dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali
competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all’espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle
entrate e delle spese dell’Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della
Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un
accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle
spese dell’Unione gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è
trasmessa alle altre istituzioni dell’Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari
sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni
dell’Unione.
Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la
compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune
categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo
dell’esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione
del Consiglio.
CAPO 2
ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE
DISPOSIZIONI
SEZIONE 1
ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE
Articolo 288
(ex articolo 249 del TCE)
Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/171
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 171
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei
confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Articolo 289
1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una
direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo
con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un
gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea
o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 290
1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della
delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono
pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono
essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
b) l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. L’aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.
C 83/172 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
172 Trattati consolidati
Articolo 291
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici
debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea,
al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione.
4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.
Articolo 292
Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i
trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all’unanimità nei settori
nei quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione. La Commissione, e la Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.
SEZIONE 2
PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 293
(ex articolo 250 del TCE)
1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare
la proposta solo deliberando all’unanimità, salvo nei casi di cui all’articolo 294, paragrafi 10 e
13, agli articoli 310, 312, 314 e all’articolo 315, secondo comma.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta
in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione.
Articolo 294
(ex articolo 251 del TCE)
1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di un
atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/173
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 173
Prima lettura
3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l’atto in questione è adottato nella
formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione
in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad
adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento
europeo della sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l’atto in questione si
considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono,
l’atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri
che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che
formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a) approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del
Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all’unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato
parere negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed
altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su
un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a
maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane
dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda
lettura.
C 83/174 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
174 Trattati consolidati
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa
necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del
Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non
approva un progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento
europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione
per adottare l’atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione,
l’atto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente
di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa
ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il
paragrafo 9 non si applicano.
In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto
insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può
altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di
conciliazione conformemente al paragrafo 11.
Articolo 295
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e
definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati,
possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
Articolo 296
(ex articolo 253 del TCE)
Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta,
nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/175
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 175
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste
o pareri previsti dai trattati.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo 297
(ex articolo 254 del TCE)
1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente
del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente
dell’istituzione che li ha adottati.
Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla
data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando
queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha
adottati.
I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i
destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da
essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.
Articolo 298
1. Nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione
europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla
base dell’articolo 336.
Articolo 299
(ex articolo 256 del TCE)
Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di
persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio
essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del
titolo, dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine,
informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
C 83/176 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
176 Trattati consolidati
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata richiedendola
direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il
controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
CAPO 3
GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE
Articolo 300
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di
lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei
settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che
sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da
alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse
generale dell’Unione.
5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono
riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell’evoluzione economica, sociale e
demografica nell’Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.
SEZIONE 1
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 301
(ex articolo 258 del TCE)
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che
determina la composizione del Comitato.
Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/177
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 177
Articolo 302
(ex articolo 259 del TCE)
1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l’elenco dei membri
redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri
del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle
organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile
interessati dall’attività dell’Unione.
Articolo 303
(ex articolo 260 del TCE)
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni
e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 304
(ex articolo 262 del TCE)
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai
trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato,
qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al
Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine
fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente
a un resoconto delle deliberazioni.
SEZIONE 2
IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 305
(ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.
C 83/178 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
178 Trattati consolidati
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che
determina la composizione del Comitato.
I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro
mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta l’elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente
alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui
all’articolo 300, paragrafo 3 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del
Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato
secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri
del Parlamento europeo.
Articolo 306
(ex articolo 264 del TCE)
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per la durata
di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 307
(ex articolo 265 del TCE)
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi
previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in
particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al
Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine
fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell’articolo 304, il Parlamento
europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di
parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può
formulare un parere in materia.
Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente
a un resoconto delle deliberazioni.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/179
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 179
CAPO 4
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 308
(ex articolo 266 del TCE)
La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo allegato ai
trattati. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiesta
della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.
Articolo 309
(ex articolo 267 del TCE)
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei
capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell’interesse
dell’Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire
scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di
nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro
ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento
esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli
Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento
congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell’Unione.
C 83/180 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
180 Trattati consolidati
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 310
(ex articolo 268 del TCE)
1. Tutte le entrate e le spese dell’Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun
esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente
all’articolo 314.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell’esercizio finanziario annuale in
conformità del regolamento di cui all’articolo 322.
3. L’esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l’adozione preliminare di un atto giuridicamente
vincolante dell’Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all’esecuzione della spesa
corrispondente in conformità del regolamento di cui all’articolo 322, fatte salve le eccezioni previste
da quest’ultimo.
4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l’Unione, prima di adottare atti che possono avere
incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere
finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell’Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale
di cui all’articolo 312.
5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e
l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
6. L’Unione e gli Stati membri, conformemente all’articolo 325, combattono la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
CAPO 1
RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE
Articolo 311
(ex articolo 269 del TCE)
L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le
sue politiche.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/181
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 181
Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione
del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema
delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse
proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce
le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto
nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del
Parlamento europeo.
CAPO 2
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
Articolo 312
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l’ordinato andamento delle spese dell’Unione
entro i limiti delle sue risorse proprie.
È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.
Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che
fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare
a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.
3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per
categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in
numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell’Unione.
Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura
annuale di bilancio.
4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato
adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti
nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detto atto.
C 83/182 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
182 Trattati consolidati
5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’adozione stessa.
CAPO 3
BILANCIO ANNUALE DELL’UNIONE
Articolo 313
(ex articolo 272, paragrafo 1, del TCE)
L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Articolo 314
(ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono
il bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso.
1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1o
luglio, uno stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissione
raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento
europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del
bilancio.
La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione
del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento
europeo non oltre il 1o ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio. Esso
informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto a adottare tale
posizione.
4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;
b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;
c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato
è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d’intesa
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/183
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 183
con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il
comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione,
il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.
5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed
altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni
del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti
del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria
per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a
un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un
termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a
deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce
a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune,
o
b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il
Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto
comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto
di bilancio, o
c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il
progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto
di bilancio, o
d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento
europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a
maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di
confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento
del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al
comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si
considera definitivamente adottato su questa base.
8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non
giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio.
C 83/184 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
184 Trattati consolidati
9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento
europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei
trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell’Unione
e di equilibrio delle entrate e delle spese.
Articolo 315
(ex articolo 273 del TCE)
Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, le spese
possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito
in esecuzione dell’articolo 322, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in
questione del bilancio dell’esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti
previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo,
sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, conformemente al regolamento
stabilito in esecuzione dell’articolo 322. Esso trasmette immediatamente la decisione al
Parlamento europeo.
La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini
dell’applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all’articolo 311.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo l’adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo,
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
Articolo 316
(ex articolo 271 del TCE)
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell’articolo 322, i crediti, che non siano
quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell’esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati,
potranno essere riportati all’esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro
natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione
dell’articolo 322.
Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della
Corte di giustizia dell’Unione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di
un regime speciale per determinate spese comuni.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/185
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 185
CAPO 4
ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO
Articolo 317
(ex articolo 274 del TCE)
La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alle
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322, sotto la propria responsabilità
e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati
membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i
principi della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell’esecuzione
del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilità e le
modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.
All’interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal
regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a
capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 318
(ex articolo 275 del TCE)
Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell’esercizio
trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario
che espone l’attivo e il passivo dell’Unione.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione
delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite
dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell’articolo 319.
Articolo 319
(ex articolo 276 del TCE)
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell’esecuzione
del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio
finanziario e la relazione di valutazione di cui all’articolo 318, la relazione annua della Corte dei
conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti
relazioni speciali della Corte.
C 83/186 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
186 Trattati consolidati
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle
attribuzioni di quest’ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere
di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo
finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le
informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano
le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione
delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal
Consiglio.
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito
alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi
incaricati dell’esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
CAPO 5
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 320
(ex articolo 277 del TCE)
Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.
Articolo 321
(ex articolo 278 del TCE)
La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può
trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato
membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dai trattati. La
Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi
disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell’autorità da essi designata.
Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro
interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.
Articolo 322
(ex articolo 279 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione
del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/187
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 187
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare
degli ordinatori e dei contabili.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio
previste dal regime delle risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della Commissione e
determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
Articolo 323
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari
necessari a consentire all’Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
Articolo 324
Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione nell’ambito delle procedure di bilancio di cui al
presente titolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il
ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l’attuazione del
presente titolo.
CAPO 6
LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo 325
(ex articolo 280 del TCE)
1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che
siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi
finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l’azione diretta a tutelare
gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione,
una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
C 83/188 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
188 Trattati consolidati
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione
e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una
protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo.
TITOLO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 326
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell’Unione.
Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e
territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati
membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Articolo 327
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che
non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l’attuazione da parte degli Stati membri che vi
partecipano.
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
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