UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
TFUE
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA
DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI (1),
DETERMINATI a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante un’azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati,
eliminando le barriere che dividono l’Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che l’eliminazione degli ostacoli esistenti impone un’azione concertata intesa a garantire
la stabilità nell’espansione, l’equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva
delle restrizioni agli scambi internazionali,
NELL’INTENTO di confermare la solidarietà che lega l’Europa ai paesi d’oltremare e desiderando assicurare
lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e
della libertà e facendo appello agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché si
associno al loro sforzo,
DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni
attraverso un ampio accesso all’istruzione e attraverso l’aggiornamento costante,
HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:
(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono.
(1) Successivamente sono divenuti membri dell’Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di
Danimarca, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica
d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 49
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione
e le modalità d’esercizio delle sue competenze.
2. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata
l’Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati».
TITOLO I
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL’UNIONE
Articolo 2
1. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore,
solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo
autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati
membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura
in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro
competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità
previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell’Unione.
4. L’Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull’Unione europea, per
definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di
una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per svolgere
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi
alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali
settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
Articolo 3
1. L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché
tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di
esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni
o modificarne la portata.
Articolo 4
1. L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono
una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti
settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti
nel presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione ha competenza per
condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per
effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 5
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A tal fine il
Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli Stati membri la cui moneta è l’euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L’Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati
membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
3. L’Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli
Stati membri.
Articolo 6
L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione
degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana;
b) industria;
c) cultura;
d) turismo;
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f) protezione civile;
g) cooperazione amministrativa.
TITOLO II
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 7
L’Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell’insieme dei suoi
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo 8
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) (1)
Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra
uomini e donne.
Articolo 9
Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze
connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione
sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela
della salute umana.
Articolo 10
Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Articolo 11
(ex articolo 6 del TCE)
Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione
delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
(1) Tale rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la
nuova numerazione dei trattati.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 53
Articolo 12
(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)
Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o attività dell’Unione sono prese in considerazione
le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo 13
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca,
dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
culturali e il patrimonio regionale.
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente
trattato, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito
dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e
territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo
di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni,
in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati
membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
Articolo 15
(ex articolo 255 del TCE)
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e
vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e
organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da
definire a norma del presente paragrafo.
I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso
ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel
proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti, in
conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli
investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure
legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.
Articolo 16
(ex articolo 286 del TCE)
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione,
nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione
del diritto dell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme
è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui
all’articolo 39 del trattato sull’Unione europea.
Articolo 17
1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità
religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni
filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente
e regolare con tali chiese e organizzazioni.
PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL’UNIONE
Articolo 18
(ex articolo 12 del TCE)
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
Articolo 19
(ex articolo 13 del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite
all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)
1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi
hanno, tra l’altro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in
applicazione degli stessi.
Articolo 21
(ex articolo 18 del TCE)
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni
adottate in applicazione degli stessi.
2. Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i
trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare
l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.
3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di
azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare
misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 22
(ex articolo 19 del TCE)
1. Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio
adotta, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione
del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione
di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato
con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 23
(ex articolo 20 del TCE)
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento
europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione
necessarie per facilitare tale tutela.
Articolo 24
(ex articolo 21 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la
presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea,
incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente
all’articolo 227.
Ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 228.
Ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o
all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea in una delle lingue menzionate all’articolo 55, paragrafo
1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale, ogni tre anni, in merito all’applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale
relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando
all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo,
può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all’articolo 20, paragrafo 2. Tali
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
PARTE TERZA
POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL’UNIONE
TITOLO I
MERCATO INTERNO
Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)
1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno,
conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.
Articolo 27
(ex articolo 15 del TCE)
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell’articolo 26, la Commissione
tiene conto dell’ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l’instaurazione del
mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le
disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo
ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 28
(ex articolo 23 del TCE)
1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e
comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di
qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro
rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell’articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari
degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati
membri.
Articolo 29
(ex articolo 24 del TCE)
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i
quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le
tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di
tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
Articolo 30
(ex articolo 25 del TCE)
I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 31
(ex articolo 26 del TCE)
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo 32
(ex articolo 27 del TCE)
Nell’adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s’ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
b) all’evoluzione delle condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione, nella misura in cui tale
evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
c) alla necessità di approvvigionamento dell’Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti
finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare
uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell’Unione.
CAPO 2
COOPERAZIONE DOGANALE
Articolo 33
(ex articolo 135 del TCE)
Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale
tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
CAPO 3
DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI
Articolo 34
(ex articolo 28 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura
di effetto equivalente.
Articolo 35
(ex articolo 29 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente.
Articolo 36
(ex articolo 30 del TCE)
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione,
all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della
proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 37
(ex articolo 31 del TCE)
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un
carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati
membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno
Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente,
le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì
ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata
ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare,
nell’applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l’occupazione e il tenore
di vita dei produttori interessati.
TITOLO III
AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 38
(ex articolo 32 del TCE)
1. L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti
agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di
prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica
agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla
pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l’instaurazione
o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati
nell’elenco che costituisce l’allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere
accompagnati dall’instaurazione di una politica agricola comune.
Articolo 39
(ex articolo 33 del TCE)
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione,
in particolare della manodopera;
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento
del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare,
si dovrà considerare:
a) il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle
disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
c) il fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all’insieme
dell’economia.
Articolo 40
(ex articolo 34 del TCE)
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 39 è creata un’organizzazione comune dei
mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza;
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;
c) un’organizzazione europea del mercato.
2. L’organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le
misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 39, e in particolare regolamentazioni
dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi
per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o
all’esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 39 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione.
Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo
uniformi.
3. Per consentire all’organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi,
potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo 41
(ex articolo 35 del TCE)
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 39 può essere in particolare
previsto nell’ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della
ricerca e della divulgazione dell’agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate
in comune;
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Articolo 42
(ex articolo 36 del TCE)
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 43,
paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’articolo 39.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo 43
(ex articolo 37 del TCE)
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all’elaborazione e all’attuazione della politica
agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di
organizzazione comune previste dall’articolo 40, paragrafo 1, come pure l’attuazione delle misure
specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell’interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente
titolo.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei
mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento
degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi,
dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle
possibilità di pesca.
4. L’organizzazione comune prevista dall’articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni
nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2:
a) quando l’organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e
dispongono essi stessi di un’organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie
equivalenti per l’occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo
degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all’interno dell’Unione condizioni analoghe a
quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un’organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora
esista un’organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di
cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all’esportazione verso i paesi terzi,
possono essere importate dall’esterno dell’Unione.
Articolo 44
(ex articolo 38 del TCE)
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un’organizzazione nazionale del
mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla
concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al
prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la
regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all’entrata, salvo che tale Stato non applichi
una tassa di compensazione all’esportazione.
La Commissione fissa l’ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l’equilibrio; essa
può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI
Articolo 45
(ex articolo 39 del TCE)
1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori
degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione
dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione,
sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Articolo 46
(ex articolo 40 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le
misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall’articolo 45, in
particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l’accesso agli
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza
tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei
movimenti dei lavoratori;
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri,
in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori
nazionali;
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l’equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello
dell’occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Articolo 47
(ex articolo 41 del TCE)
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo 48
(ex articolo 42 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti
dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il
sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma
lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il
campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l’equilibrio finanziario, può
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa
ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio
europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa
ordinaria, oppure
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l’atto
inizialmente proposto si considera non adottato.
CAPO 2
IL DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 49
(ex articolo 43 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende
altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno
Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Articolo 50
(ex articolo 44 del TCE)
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il
Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in
virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce
un contributo particolarmente utile all’incremento della produzione e degli scambi;
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all’interno dell’Unione delle diverse attività interessate;
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di
ostacolo alla libertà di stabilimento;
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un
altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un’attività autonoma, quando
soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento
in cui desiderano accedere all’attività di cui trattasi;
e) rendendo possibile l’acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno
Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i
principi stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 2;
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l’apertura di agenzie, succursali o
filiali sul territorio di uno Stato membro e dall’altra alle condizioni di ammissione del personale
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma per proteggere
gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli
Stati membri.
Articolo 51
(ex articolo 45 del TCE)
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato
membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio
dei pubblici poteri.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
escludere talune attività dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.
Articolo 52
(ex articolo 46 del TCE)
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano
impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 53
(ex articolo 47 del TCE)
1. Al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il Parlamento europeo
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome
e all’esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione
delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio
nei singoli Stati membri.
Articolo 54
(ex articolo 48 del TCE)
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza
degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione
delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo 55
(ex articolo 294 del TCE)
Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale
delle società a mente dell’articolo 54.
CAPO 3
I SERVIZI
Articolo 56
(ex articolo 49 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno
dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese
terzo e stabiliti all’interno dell’Unione.
Articolo 57
(ex articolo 50 del TCE)
Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,
in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,
dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per
l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro
ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
Articolo 58
(ex articolo 51 del TCE)
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo
relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti
di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo 59
(ex articolo 52 del TCE)
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, stabiliscono direttive.
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a
facilitare gli scambi di merci.
Articolo 60
(ex articolo 53 del TCE)
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella
obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, quando ciò
sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 61
(ex articolo 54 del TCE)
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli
Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi
contemplati dall’articolo 56, primo comma.
Articolo 62
(ex articolo 55 del TCE)
Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente
capo.
CAPO 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo 63
(ex articolo 56 del TCE)
1. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 64
(ex articolo 57 del TCE)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 63 lasciano impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali
o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi
o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari,
lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati
finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria,
Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. Nell’ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare
gli altri capi dei trattati, l’obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a
investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che
comportino un regresso del diritto dell’Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.
Articolo 65
(ex articolo 58 del TCE)
1. Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione
tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro
luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni
nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle
istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a
scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicabilità di restrizioni in materia di
diritto di stabilimento compatibili con i trattati.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei
pagamenti di cui all’articolo 63.
4. In assenza di misure in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in
mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello
Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate
compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell’Unione e
compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità su
richiesta di uno Stato membro.
Articolo 66
(ex articolo 59 del TCE)
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti
causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell’Unione economica e
monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia
di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
TITOLO V
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 67
(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)
1. L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali
nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una
politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla
solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente
titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione
e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento
e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle
legislazioni penali.
4. L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Articolo 68
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo 69
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo 70
Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare
misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle
autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente titolo, in particolare al
fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo
e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
Articolo 71
(ex articolo 36 del TUE)
È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all’interno dell’Unione la
promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto
salvo l’articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell’azione delle autorità competenti degli Stati
membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell’Unione possono essere associati ai
lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.
Articolo 72
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)
Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo 73
Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di
cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti
delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Articolo 74
(ex articolo 66 del TCE)
Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti
degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera
su proposta della Commissione, fatto salvo l’articolo 76, e previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo 75
(ex articolo 60 del TCE)
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 67, per quanto riguarda la
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme
di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei
capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone
fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l’insieme di misure di cui al
primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Articolo 76
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all’articolo 74 che assicurano la cooperazione
amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
CAPO 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL’ASILO E
ALL’IMMIGRAZIONE
Articolo 77
(ex articolo 62 del TCE)
1. L’Unione sviluppa una politica volta a:
a) garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto
dell’attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere
esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un
breve periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne;
e) l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento
delle frontiere interne.
3. Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitare l’esercizio del diritto, di cui
all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione
a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare
disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento
assimilato. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione
geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.
Articolo 78
(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)
1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza
il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di
protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione
sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata
da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)
1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la
gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e
della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di
titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro,
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati
membri;
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle
persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L’Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine
o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni
per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi
un lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 80
Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure
appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.
CAPO 3
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Articolo 81
(ex articolo 65 del TCE)
1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali,
fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.
Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato
interno, misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la
loro esecuzione;
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo
la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali
sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati
secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento
nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione
non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
CAPO 4
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 82
(ex articolo 31 del TUE)
1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e
all’articolo 83.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
le misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di
sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in
relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale,
il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante
direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra
le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalità;
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante
una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione
del Parlamento europeo.
L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di
mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione,
rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo 83
(ex articolo 31 del TUE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi
comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento
sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio
di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità
organizzata.
In funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua
altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all’unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in
materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in
un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione
dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali
direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per
l’adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo 76.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione,
rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo 84
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione
della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
Articolo 85
(ex articolo 31 del TUE)
1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che
interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle
operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i
compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a) l’avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti
nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 86, gli atti ufficiali
di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.
Articolo 86
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a
partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è
sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale
sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente
in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione,
quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l’azione penale
per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle
prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio
delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che
modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro
la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il
paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro
complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e
previa consultazione della Commissione.
CAPO 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo 87
(ex articolo 30 del TUE)
1. L’Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini dell’individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa.
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono
uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
Articolo 88
(ex articolo 30 del TUE)
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
b) il coordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative
comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L’applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.
Articolo 89
(ex articolo 32 del TUE)
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
TITOLO VI
TRASPORTI
Articolo 90
(ex articolo 70 del TCE)
Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Articolo 91
(ex articolo 71 del TCE)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione.
2. All’atto dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.
Articolo 92
(ex articolo 72 del TCE)
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
Articolo 93
(ex articolo 73 del TCE)
Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 94
(ex articolo 74 del TCE)
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell’ambito dei trattati, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 95
(ex articolo 75 del TCE)
1. Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre misure in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 1.
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell’Unione di controllare l’osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l’intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 96
(ex articolo 76 del TCE)
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione l’applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d’altra parte all’incidenza di taliprezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 97
(ex articolo 77 del TCE)
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente articolo.
Articolo 98
(ex articolo 78 del TCE)
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all’economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.
Articolo 99
(ex articolo 79 del TCE)
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.
Articolo 100
(ex articolo 80 del TCE)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea