UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327

Articolo 328

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati
membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di
autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro
momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in
tale ambito.
La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per
promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
2. La Commissione e, all’occorrenza, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo
sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/189
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 189
Articolo 329
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei
settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza
comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi
perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio
una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati
membri interessati delle ragioni di tale decisione.
L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal
Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa
all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere
sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune
dell’Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione
rafforzata prevista con le altre politiche dell’Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza
al Parlamento europeo.
L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio,
che delibera all’unanimità.
Articolo 330
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono
parte al voto.
L’unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3.
Articolo 331
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei
settori di cui all’articolo 329, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la
partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di
partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti
già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
C 83/190 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
190 Trattati consolidati
Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica
le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla
scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo
comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere
soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia
sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all’articolo 330. Può inoltre adottare, su proposta
della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro
della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.
Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del
caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante,
può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già
adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni
di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un
termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all’unanimità e conformemente all’articolo 330.
Articolo 332
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative
che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il
Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non
disponga altrimenti.
Articolo 333
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all’unanimità, il Consiglio, deliberando all’unanimità
conformemente alle modalità di cui all’articolo 330, può adottare una decisione che prevede che
delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio,
deliberando all’unanimità conformemente alle modalità di cui all’articolo 330, può adottare una
decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/191
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 191
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano
nel settore della difesa.
Articolo 334
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una
cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell’Unione, e cooperano a
tale scopo.
PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 335
(ex articolo 282 del TCE)
In ciascuno degli Stati membri, l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e
mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l’Unione è
rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni
connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.
Articolo 336
(ex articolo 283 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statuto dei
funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
Articolo 337
(ex articolo 284 del TCE)
Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e
procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera
a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati.
Articolo 338
(ex articolo 285 del TCE)
1. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività dell’Unione.
C 83/192 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
192 Trattati consolidati
2. L’elaborazione delle statistiche dell’Unione presenta i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità,
dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica;
essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 339
(ex articolo 287 del TCE)
I membri delle istituzioni dell’Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti
dell’Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni
che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle
imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 340
(ex articolo 288 del TCE)
La responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Unione è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Articolo 341
(ex articolo 289 del TCE)
La sede delle istituzioni dell’Unione è fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo 342
(ex articolo 290 del TCE)
Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste
dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal Consiglio, che delibera all’unanimità
mediante regolamenti.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/193
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 193
Articolo 343
(ex articolo 291 del TCE)
L’Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento
dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle
immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea
per gli investimenti.
Articolo 344
(ex articolo 292 del TCE)
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o
all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai trattati stessi.
Articolo 345
(ex articolo 295 del TCE)
I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni
all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 1, lettera b).
Articolo 347
(ex articolo 297 del TCE)
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad
evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato
membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine
pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra
ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
C 83/194 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
194 Trattati consolidati
Articolo 348
(ex articolo 298 del TCE)
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per effetto di
alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato
interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai
trattati.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro
può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un
uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di giustizia giudica a porte
chiuse.
Articolo 349
(ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese,
della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle
isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia
e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il
cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire
le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta
le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera
altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica
fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle
materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali
e ai programmi orizzontali dell’Unione.
Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli
specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento
giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Articolo 350
(ex articolo 306 del TCE)
Le disposizioni dei trattati non ostano all’esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il
Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli
obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/195
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 195
Articolo 351
(ex articolo 307 del TCE)
Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse,
anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro
adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri
interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli
Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente
una comune linea di condotta.
Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto
che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante
dell’instaurazione dell’Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di
istituzioni comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli
stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 352
(ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di
azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e
previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le
disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì
all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti
nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la
politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i
limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea.
C 83/196 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
196 Trattati consolidati
Articolo 353
L’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea non si applica agli articoli seguenti:
— articolo 311, terzo e quarto comma,
— articolo 312, paragrafo 2, primo comma,
— articolo 352 e
— articolo 354.
Articolo 354
(ex articolo 309 del TCE)
Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti
derivanti dall’appartenenza all’Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta
lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro
quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato
membro in questione. L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle
decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.
Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull’Unione europea, per
maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera
b) del presente trattato.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell’articolo 7,
paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base
di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su
proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza
dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo 355
(ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE)
Oltre alle disposizioni dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea relativo al campo di applicazione
territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:
1. Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla
Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente
all’articolo 349.
2. I paesi e i territori d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegato II, costituiscono l’oggetto dello
speciale regime di associazione definito nella quarta parte.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/197
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 197
I trattati non si applicano ai paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell’elenco precitato.
3. Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l’estero.
4. Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute
nel protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
5. In deroga all’articolo 52 del trattato sull’Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente
articolo:
a) i trattati non si applicano alle Faeröer;
b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro,
tranne per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime definito nel protocollo relativo
alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato
all’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica
di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;
c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed all’isola di Man soltanto nella
misura necessaria per assicurare l’applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo
all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea
dell’energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione
che modifica lo status, nei confronti dell’Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese
di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione della
Commissione.
Articolo 356
(ex articolo 312 del TCE)
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo 357
(ex articolo 313 del TCE)
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali
rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica
italiana.
C 83/198 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
198 Trattati consolidati
Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell’inizio del mese seguente,
l’entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del
deposito stesso.
Articolo 358
Le disposizioni dell’articolo 55 del trattato sull’Unione europea si applicano al presente trattato.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
(elenco dei firmatari non riprodotto)
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/199
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 199

Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

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