UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Preambolo
I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un
futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio
della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione
istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati
membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si
sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle
persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili
in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei
diritti dell’uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati
membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione
che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione
europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
proprie comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che
ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o
la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell’Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all’istruzione
1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o
accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Articolo 16
Libertà d’impresa
È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non
per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla
legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma
del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso
denominati «i trattati»).
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio
serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti.
TITOLO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento delle persone con disabilità
L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a
garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive
per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età
in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate
deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e
prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto
all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le
politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta
l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente ai trattati.
Articolo 37
Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati
nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
TITOLO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale
ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali
comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.
Articolo 43
Mediatore europeo
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione
europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una
pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione
o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o
condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione
del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne
promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze
conferite all’Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle
competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica
le competenze e i compiti definiti nei trattati.
Articolo 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano
alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione
non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti
legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Stati membri
allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo di
legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente
Carta.
7. I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al
fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli
Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella
presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
°
° °
Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a
decorrere dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Unione europea
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea
e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
2010 — 403 pagg. — 17,6 x 25 cm
ISBN 978-92-824-2580-0
doi:10.2860/59352
Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): 10,00 EUR

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Pubblicazioni gratuite:
• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• presso le rappresentanze o le delegazioni dell’Unione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a http://ec.europa.eu
o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.
Pubblicazioni a pagamento:
• tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):
• tramite gli uffici vendita dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
Prezzo in Lussemburgo
(IVA esclusa): 10,00 EUR
Avviso al lettore
Il presente opuscolo contiene le versioni consolidate del
trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati,
quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato
di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il
1º dicembre 2009. Vi sono anche contenute le dichiarazioni
allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha
adottato il trattato di Lisbona.
La presente pubblicazione contiene inoltre la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo
il 12 dicembre 2007 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e
dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo
comma, del trattato sull’Unione europea, la Carta proclamata
nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Il presente testo rappresenta uno strumento di documentazione
che non implica la responsabilità delle istituzioni dell’Unione
europea.
doi:10.2860/59352
QC-32-09-190-IT-C
ISBN 978-928242580-0

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