UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37

DICHIARAZIONI

ALLEGATE ALL’ATTO FINALE DELLA CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA
firmato il 13 dicembre 2007
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/335
Dich

A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI
1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
La Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze
dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti dai trattati.
2. Dichiarazione relativa all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato
sull’Unione europea
La conferenza conviene che l’adesione dell’Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le
specificità dell’ordinamento giuridico dell’Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell’esistenza
di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei
diritti dell’uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l’Unione europea avrà aderito a tale
convenzione.
3. Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sull’Unione europea
L’Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che
intrattengono con l’Unione specifiche relazioni di prossimità.
4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo
Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all’Italia.
5. Dichiarazione sull’accordo politico del Consiglio europeo relativo al
progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo
Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla
composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del
Parlamento europeo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/337
Dichiarazioni 337
6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e
7, e 18 del trattato sull’Unione europea
La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di
presidente della Commissione e di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e
demografica dell’Unione e dei suoi Stati membri.
7. Dichiarazione relativa all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato
sull’Unione europea e all’articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
La conferenza dichiara che la decisione relativa all’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato
sull’Unione europea e dell’articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore
il giorno dell’entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.
Progetto di decisione del Consiglio
relativa all’attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea
e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tra
il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile
2017, dall’altro
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale
del Consiglio a maggioranza qualificata – quale definito all’articolo 3, paragrafo 3 del
protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014
– al sistema di voto previsto agli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238,
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si applicherà a decorrere dal
1o novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le
disposizioni specifiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.
(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità
democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,
C 83/338 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
338 Trattati consolidati
DECIDE:
Sezione 1
Disposizioni applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017
Articolo 1
Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:
a) almeno i tre quarti della popolazione, o
b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall’applicazione degli articoli 16, paragrafo
4 del trattato sull’Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, manifesta l’intenzione di opporsi all’adozione da parte del Consiglio di un atto
a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Articolo 2
Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione, una soluzione soddisfacente
che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all’articolo 1.
Articolo 3
A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza della Commissione e nel rispetto
del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di
una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
Sezione 2
Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o aprile 2017
Articolo 4
A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:
a) almeno il 55% della popolazione, o
b) almeno il 55% del numero degli Stati membri,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/339
Dichiarazioni 339
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall’applicazione degli articoli 16, paragrafo
4, primo comma del trattato sull’Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, manifesta l’intenzione di opporsi all’adozione da parte del Consiglio di
un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Articolo 5
Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione, una soluzione soddisfacente
che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all’articolo 4.
Articolo 6
A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza della Commissione e nel rispetto
del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di
una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
Sezione 3
Entrata in vigore
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la
presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»
Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1o gennaio 2009, la conferenza invita le
autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del
Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che
sarà nominata alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall’altro,
ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a
consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell’esercizio della presidenza
del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri».
C 83/340 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
340 Trattati consolidati
9. Dichiarazione relativa all’articolo 16, paragrafo 9 del trattato
sull’Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo
sull’esercizio della presidenza del Consiglio
La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce
le modalità di attuazione della decisione sull’esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla
firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di
decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell’entrata in vigore di tale trattato,
figura qui di seguito.
Progetto di decisione del Consiglio europeo
sull’esercizio della presidenza del Consiglio
Articolo 1
1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi
predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un
sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri
geografici nell’Unione.
2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio,
ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo
assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del
gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.
Articolo 2
La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata
da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».
La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa
formazione, salvo decisione contraria conformemente all’articolo 4.
Articolo 3
Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la
continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell’ambito di una programmazione pluriennale.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l’assistenza del segretariato
generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all’organizzazione e al buon andamento dei lavori del
Consiglio.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/341
Dichiarazioni 341
Articolo 4
Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.
10. Dichiarazione relativa all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea
La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati
membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle
relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti
contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra
i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla
necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.
La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per
assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che
non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione.
Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione
mediante l’adozione delle appropriate disposizioni organizzative.
11. Dichiarazione relativa all’articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato
sull’Unione europea
La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il
Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta
all’elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo
e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle
consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all’articolo 17, paragrafo
7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente
della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali
consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento
europeo e il Consiglio europeo.
12. Dichiarazione relativa all’articolo 18 del trattato sull’Unione europea
1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del
trattato di Lisbona, conformemente all’articolo 18 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del
protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento
europeo; il mandato dell’alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato
della Commissione in carica a tale data.
2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso
momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle
disposizioni degli articoli 17 e 18 del trattato sull’Unione europea.
C 83/342 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
342 Trattati consolidati
13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull’Unione europea riguardanti la politica
estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l’istituzione di un servizio per l’azione esterna, lasciano
impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione
e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle
organizzazioni internazionali.
La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza
e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati
membri.
La conferenza sottolinea che l’Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio
di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune
Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull’Unione
europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza
comune, comprese quelle relative all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza e al servizio per l’azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e
sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione
della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la
partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l’appartenenza di uno Stato membro al
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non
conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del
Parlamento europeo.
La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza
e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati
membri.
15. Dichiarazione relativa all’articolo 27 del trattato sull’Unione europea
La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale
del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli
Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l’azione esterna.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/343
Dichiarazioni 343
16. Dichiarazione relativa all’articolo 55, paragrafo 2 del trattato
sull’Unione europea
La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all’articolo 55, paragrafo
2 contribuisca a realizzare l’obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica
dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza
conferma l’importanza che l’Unione annette alla diversità culturale dell’Europa e la particolare attenzione
che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.
La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta
dall’articolo 55, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del
trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.
17. Dichiarazione relativa al primato
La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i
trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri
alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.
Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del
Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):
«Parere del Servizio giuridico del Consiglio
del 22 giugno 2007
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio
fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della
Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL,
15 luglio 1964, causa 6/64 (1)) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a
tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in
alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.
___________
(1) “(…) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua
specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne
risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”.»
18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze
La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l’Unione
e gli Stati membri previsto dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati
membri.
C 83/344 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
344 Trattati consolidati
Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri
in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui
l’Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest’ultimo caso si
verifica quando le competenti istituzioni dell’Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in
particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il
Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri)
e in conformità dell’articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Commissione
di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la
Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.
Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa,
conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all’articolo 48, paragrafi da 2 a 5
del trattato sull’Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l’Unione si fonda,
anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all’Unione in detti trattati.
19. Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza conviene che, nell’ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne
e uomini, l’Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza
domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire
questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.
20. Dichiarazione relativa all’articolo 16 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da
adottare in base all’articolo 16 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà
tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione
attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al
riguardo.
21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personalinel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di
polizia
La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei
settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di
tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in
base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/345
Dichiarazioni 345
22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull’articolo 79, paragrafo
2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare
per quanto riguarda il campo d’applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l’equilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro
debbano essere tenuti nella debita considerazione.
23. Dichiarazione relativa all’articolo 48, secondo comma, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4, del trattato
sull’Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.
24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell’Unione europea
La conferenza conferma che il fatto che l’Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà
in alcun modo l’Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli
Stati membri nei trattati.
25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che
sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle
persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle
decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere
basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di
ciascuna misura restrittiva.
26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a
una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura
fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio
avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di
detto Stato membro alla misura in questione.
Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base
all’articolo 116 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la
questione al Consiglio europeo.
C 83/346 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
346 Trattati consolidati
27. Dichiarazione relativa all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative
all’avvio di indagini penali.
28. Dichiarazione relativa all’articolo 98 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza constata che le disposizioni dell’articolo 98 si applicano conformemente all’attuale
prassi. I termini «misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione
della Germania all’economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale
divisione» sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia
dell’Unione europea.
29. Dichiarazione relativa all’articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La conferenza constata che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera c) dev’essere interpretato conformemente
alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo all’applicabilità
delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della passata divisione della Germania.
30. Dichiarazione relativa all’articolo 126 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
Riguardo all’articolo 126 la conferenza conferma che l’aumento del potenziale di crescita e la
garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di
bilancio dell’Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante
per realizzare tali obiettivi.
La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e
crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio
degli Stati membri.
La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli
impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.
In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della
strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.
L’Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche
economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche,
innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi
di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/347
Dichiarazioni 347
bilancio a livello nazionale e dell’Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e
delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di
stabilità e crescita.
Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l’importanza di
una politica di bilancio sana nell’arco dell’intero ciclo economico.
La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica
attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L’obiettivo è
raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da
disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire
così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi
degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell’attuazione del patto di stabilità e
crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di
crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire
alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito
sul patto di stabilità e crescita.
31. Dichiarazione relativa all’articolo 156 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza conferma che le politiche descritte nell’articolo 156 sono essenzialmente di competenza
degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello
d’Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse
mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali.
Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di
responsabilità delle parti sociali.
La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze
all’Unione, anche in materia sociale.
32. Dichiarazione relativa all’articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell’articolo 168, paragrafo
4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la
fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto
sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della
salute umana.
C 83/348 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
348 Trattati consolidati
33. Dichiarazione relativa all’articolo 174 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza ritiene che il riferimento alle «regioni insulari» contenuto nell’articolo 174 possa
includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.
34. Dichiarazione relativa all’articolo 179 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza conviene che l’azione dell’Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca
degli Stati membri.
35. Dichiarazione relativa all’articolo 194 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza ritiene che l’articolo 194 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le
disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste
dall’articolo 347.
36. Dichiarazione relativa all’articolo 218 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli
Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi
o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4 e 5,
purché detti accordi siano conformi al diritto dell’Unione.
37. Dichiarazione relativa all’articolo 222 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
Fatte salve le misure adottate dall’Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di
uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall’uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell’articolo 222 pregiudica il diritto di
un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà
nei confronti dello Stato membro in questione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/349
Dichiarazioni 349
38. Dichiarazione relativa all’articolo 252 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la
Corte di giustizia
La conferenza dichiara che se, in conformità dell’articolo 252, primo comma del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali
sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all’unanimità, approverà tale
aumento.
In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia,
Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di
rotazione, mentre l’attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.
39. Dichiarazione relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza prende atto dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti
nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi
finanziari, secondo la sua prassi costante.
40. Dichiarazione relativa all’articolo 329 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una
cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell’articolo 333, che
prevede l’estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.
41. Dichiarazione relativa all’articolo 352 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza dichiara che il riferimento, nell’articolo 352, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, agli obiettivi dell’Unione è un riferimento agli obiettivi di cui
all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del trattato sull’Unione europea e a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo
5 di detto trattato per quanto concerne l’azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. È pertanto escluso che un’azione basata sull’articolo 352 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all’articolo 3,
paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente
all’articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, non si possono adottare atti
legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
C 83/350 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
350 Trattati consolidati
42. Dichiarazione relativa all’articolo 352 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea,
l’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituendo parte integrante di un
ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento
per ampliare la sfera delle competenze dell’Unione al di là dell’ambito generale risultante dal complesso
delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni
dell’Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l’adozione di
disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica
dei trattati che sfugga alla procedura all’uopo prevista nei trattati medesimi.
43. Dichiarazione relativa all’articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell’articolo 355,
paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all’Unione,
al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 1 e
dell’articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione
che l’evoluzione attualmente in corso dello status interno dell’isola lo consente.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/351
Dichiarazioni 351
B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI
AI TRATTATI
44. Dichiarazione relativa all’articolo 5 del protocollo sull’acquis di
Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea
La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell’articolo 5,
paragrafo 2 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, che non
desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento,
prima dell’adozione della misura basata sull’acquis di Schengen.
45. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafo 2 del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea
La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l’Irlanda comunichi al Consiglio l’intenzione
di non partecipare ad una misura basata su una parte dell’acquis di Schengen cui l’uno o l’altra
partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della
non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di
Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito
alla relazione tra la proposta e l’acquis di Schengen.
46. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafo 3 del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea
La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul
merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore
riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.
47. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea
La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all’articolo 5, paragrafi 3,
4, o 5 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea possono
stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette
derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in
parte, all’acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 4 di detto protocollo.
C 83/352 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
352 Trattati consolidati
48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal
Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono
disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in
quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della
Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l’adozione
delle disposizioni che non le sono applicabili.
La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all’articolo 222,
la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma
dell’articolo 222 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.
49. Dichiarazione concernente l’Italia
La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l’Italia, allegato nel 1957 al trattato
che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell’adozione del
trattato sull’Unione europea, precisava quanto segue:
«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l’Italia,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:
GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell’esecuzione di un programma
decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell’economia italiana, in
particolare grazie all’attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla
creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;
RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato
nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono
membri;
RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro
interesse comune;
CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell’adempimento di tale compito, di raccomandare
alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato,
ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti
e del Fondo sociale europeo;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/353
Dichiarazioni 353
RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell’applicazione del
trattato, lo sforzo che l’economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l’opportunità di evitare
che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il
livello dell’occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l’applicazione del trattato in Italia;
RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver
cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di
espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».
50. Dichiarazione relativa all’articolo 10 del protocollo sulle disposizioni
transitorie
La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di
cinque anni di cui all’articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici
che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all’articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.
C 83/354 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
354 Trattati consolidati
C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il
Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono,
relativamente alle competenze esercitate dall’Unione, come componenti del sistema parlamentare
nazionale o camere del Parlamento nazionale.
52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della
Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di
Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica
di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica
portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca relativa ai simboli dell’Unione europea
Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo,
l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano
che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l’inno tratto
dall’«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell’Unione «Unita nella
diversità», l’euro quale moneta dell’Unione europea e la giornata dell’Europa del 9 maggio continueranno
ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all’Unione europea e del loro
legame con la stessa.
53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
e della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione
(n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali
disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e
non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto
dell’Unione.
2. La Repubblica ceca pone altresì l’accento sul fatto che la Carta non estende l’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione né introduce competenze nuove per l’Unione, non riduce il
campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle
autorità nazionali in questo campo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/355
Dichiarazioni 355
3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali
quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono
interpretati in armonia con dette tradizioni.
4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali
l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell’Irlanda,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Austria e del Regno di
Svezia
La Germania, l’Irlanda, l’Ungheria, l’Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali
dall’entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l’idea di
una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al
più presto.
55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l’estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati
membri interessati.
56. Dichiarazione dell’Irlanda relativa all’articolo 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
L’Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell’Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e
giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati
membri, all’interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.
Pertanto, l’Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall’articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all’adozione di misure a norma del titolo V della parte
terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In particolare, l’Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di
polizia.
C 83/356 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
356 Trattati consolidati
L’Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell’articolo 8 del protocollo, essa può notificare per
iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione
dell’Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall’entrata in vigore
del trattato di Lisbona.
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del
Parlamento europeo
L’Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull’Unione europea, il Parlamento
europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione, la cui rappresentanza è
garantita in modo degressivamente proporzionale.
L’Italia constata parimenti che in base all’articolo 9 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 20
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro.
A questo proposito l’Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009-
2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su
approvazione di quest’ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i
principi di cui all’articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Ungheria e della Repubblica di Malta sull’ortografia della denominazione
della moneta unica nei trattati
Senza pregiudizio dell’ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell’Unione europea
cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia,
l’Ungheria e Malta dichiarano che l’ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso
nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei
trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all’articolo 312 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all’articolo 312, paragrafo 2, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui
all’articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente
per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell’Unione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/357
Dichiarazioni 357
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all’articolo 355 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un’iniziativa per una decisione ai sensi dell’articolo 355,
paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell’Unione,
sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno
dei Paesi Bassi.
61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea
La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità
pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell’integrità
fisica e morale dell’uomo.
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo
sull’applicazione della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla
Polonia e al Regno Unito
La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di
«Solidarnosc» e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta
pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione europea e, in particolare, quelli
ribaditi nel titolo IV della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa alla definizione del termine «cittadini»
Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e
qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la
dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini», ad esclusione
del riferimento ai «cittadini dei territori britannici dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini
dei territori britannici d’oltremare».
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo
Il Regno Unito rileva che l’articolo 14 del trattato sull’Unione europea e altre disposizioni dei trattati
non sono intesi a modificare i criteri per l’accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento
europeo.
C 83/358 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
358 Trattati consolidati
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa
all’articolo 75 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Il Regno Unito sostiene appieno un’azione risoluta per quanto riguarda l’adozione di sanzioni
finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno
Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall’articolo 3 del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare
all’adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell’articolo 75 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/359
Dichiarazioni 359

Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

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