UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25

PROTOCOLLO (n. 26)

SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO sottolineare l’importanza dei servizi di interesse generale,
HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai
sensi dell’articolo 14 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprendono in particolare:
— il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di
fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile
alle esigenze degli utenti;
— la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e
preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali
diverse;
— un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la
promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente.
Articolo 2
Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a
commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.
C 83/308 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
308 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 27)
SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea comprende
un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,
HANNO CONVENUTO che
a tal fine l’Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso
l’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il presente protocollo è allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/309
Protocolli 309
PROTOCOLLO (n. 28)
SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale
coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell’Unione enunciati all’articolo 4, paragrafo
2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XVIII, sulla coesione economica, sociale e
territoriale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo
dell’azione dell’Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità
di creare un nuovo fondo,
RICORDANDO che l’articolo 177 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede l’istituzione
di un Fondo di coesione,
CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni
più povere,
CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse
provenienti dai fondi strutturali,
PRENDENDO ATTO del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell’Unione ai programmi e ai
progetti in alcuni paesi,
PRENDENDO ATTO della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa
degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,
RIBADISCONO che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza
per il pieno sviluppo e il durevole successo dell’Unione,
RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole
nel conseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore della coesione,
RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse
alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte a riesaminare
le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario,
CONVENGONO che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari dell’Unione a favore di progetti
nei settori dell’ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore
al 90% della media dell’Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di
convergenza economica di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
C 83/310 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
310 Trattati consolidati
DICHIARANO l’intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei
finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate
dall’attuale regolamentazione dei fondi strutturali,
DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione dell’Unione nel contesto di
programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli
Stati membri meno prosperi,
RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure
all’uopo necessarie,
DICHIARANO l’intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati
membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi
di correzione degli elementi di regressività esistenti nell’attuale sistema di risorse proprie,
CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/311
Protocolli 311
PROTOCOLLO (n. 29)
SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA
NEGLI STATI MEMBRI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato
alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al
finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia
accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico
conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento
non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria
all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico.
C 83/312 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
312 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 30)
SULL’APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA ALLA
POLONIA E AL REGNO UNITO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea l’Unione riconosce i diritti, le libertà
e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
CONSIDERANDO che l’applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni
del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;
CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi
giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui
a detto articolo;
CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;
CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di
carattere economico e sociale;
CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e rende
detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;
RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal diritto dell’Unione in generale;
PRENDENDO ATTO dell’auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell’applicazione
della Carta;
DESIDEROSE pertanto di chiarire l’applicazione della Carta in relazione alle leggi e all’azione amministrativa
della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in
Polonia e nel Regno Unito;
RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all’applicazione di disposizioni specifiche
della Carta non pregiudicano in alcun modo l’applicazione di altre disposizioni della Carta;
RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l’applicazione della Carta agli altri Stati
membri;
RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al
Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
dal diritto dell’Unione in generale,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/313
Protocolli 313
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o di qualunque
altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le
disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano
conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.
2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a
un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la
Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.
Articolo 2
Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si
applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti
sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.
C 83/314 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
314 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 31)
SULLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA DI
PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE
ANTILLE OLANDESI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell’Unione
europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13
(paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles
importati per il consumo negli Stati membri.
Articolo 2
Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i
vantaggi tariffari derivanti dall’associazione di queste ultime all’Unione, alle condizioni previste dal
presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d’origine applicate
dagli Stati membri.
Articolo 3
1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che
le importazioni nell’Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime
previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati
membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati
o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a
questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono
superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.
2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni
nell’Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di
tonnellate l’anno.
3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle
intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può
occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o
annullarle.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/315
Protocolli 315
Articolo 4
1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille
olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al
precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un’azione
immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi
doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli
stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le
misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le
disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.
2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate,
direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell’Unione
europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell’allegato al presente protocollo, le
misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per
l’anno in corso saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi
fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati
membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.
Articolo 5
Se l’Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di
qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti
provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento
preferenziale rispetto ai paesi terzi.
Articolo 6
1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera
all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell’adozione
di una definizione comune dell’origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi
terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell’ambito di una politica commerciale
comune per i prodotti in questione, o dell’instaurazione di una politica energetica comune.
2. Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille
olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e
mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.
3. Gli impegni dell’Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del
presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo
conto dei quantitativi indicati nell’allegato al presente protocollo.
C 83/316 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
316 Trattati consolidati
Articolo 7
Per l’esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle
importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a
questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO
Per l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti del
petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del
petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:
Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 tonnellate
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 tonnellate
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 tonnellate
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 tonnellate
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/317
Protocolli 317
PROTOCOLLO (n. 32)
SULL’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
In deroga alle disposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in
materia di acquisto di residenze secondarie.
C 83/318 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
318 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 33)
SULL’ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le
prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come
retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti
il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta
data, abbiano intentato un’azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto
nazionale applicabile.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/319
Protocolli 319
PROTOCOLLO (n. 34)
CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE
APPLICABILE ALLA GROENLANDIA
Articolo unico
1. Il trattamento all’importazione nell’Unione dei prodotti soggetti all’organizzazione comune dei
mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell’osservanza dei meccanismi dell’organizzazione
comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza
restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca
della Groenlandia accordate all’Unione sulla base di un accordo tra l’Unione e l’autorità competente
per la Groenlandia sono soddisfacenti per l’Unione.
2. Sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea tutte le misure relative al regime d’importazione dei suddetti prodotti, comprese
quelle relative alla loro adozione.
C 83/320 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
320 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 35)
SULL’ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE
IRLANDESE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e
dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l’applicazione in Irlanda
dell’articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/321
Protocolli 321
PROTOCOLLO (n. 36)
SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili
prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario
prevedere disposizioni transitorie,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
Articolo 1
Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica.
TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 2
In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta,
conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull’Unione europea, una
decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.
Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento
europeo restano quelli esistenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA
Articolo 3
1. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, le disposizioni di
tale paragrafo e le disposizioni dell’articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo
e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2014.
2. Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere
adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia
adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i
paragrafi 3 e 4.
C 83/322 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
322 Trattati consolidati
3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l’articolo 235,
paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata,
ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 12
Bulgaria 10
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Irlanda 7
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole
della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della
Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che
esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o
il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono
tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione.
Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’atto non è adottato.
4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio
prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai
sensi dell’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per maggioranza
qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei
membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati
pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO
Articolo 4
Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato
sull’Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di
detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio
«Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/323
Protocolli 323
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L’ALTO
RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI
SICUREZZA
Articolo 5
I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono
in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro
avente la stessa nazionalità dell’alto rappresentante.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO
RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO
Articolo 6
Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di
sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di
entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità
dell’articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI
Articolo 7
Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 301 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
C 83/324 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
324 Trattati consolidati
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24
Articolo 8
Fino all’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 305 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V
E VI DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DEL TRATTATO DI LISBONA
Articolo 9
Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in
base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti
finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò
vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull’Unione europea.
Articolo 10
1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di
polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del
trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/325
Protocolli 325
le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell’Unione europea
ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza
dell’articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull’Unione europea.
2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all’atto modificato e
nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in
detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.
3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno
Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le
attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito
ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data
di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli
atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli
adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non
partecipa all’adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella
definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì
adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze
finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione
agli atti suddetti.
5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera
partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto
Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea o del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle
istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell’ambito dei
protocolli in questione, le istituzioni dell’Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la
più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all’acquis dell’Unione riguardo allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti
dell’acquis e rispettandone la coerenza.
C 83/326 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
326 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 37)
RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE
DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL
FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;
TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all’industria del
carbone e dell’acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
1. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio
2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di
liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all’industria del
carbone e dell’acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio
assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».
2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono
utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio al di
fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e
degli atti in virtù di esso adottati.
Articolo 2
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento
europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all’attuazione del presente protocollo, ivi
compresi i principi essenziali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le
misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del
Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto
Fondo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/327
Protocolli 327
Articolo 3
Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le
disposizioni dei trattati.
C 83/328 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
328 Trattati consolidati
ALLEGATI
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/329

ALLEGATO I
ELENCO PREVISTO DALL’ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA
– 1 – – 2 –
Numeri della nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
Capitolo 1 Animali vivi
Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5
05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di
pesci
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana
Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10 Cereali
Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e
medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13
ex 13.03 Pectina
Capitolo 15
15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o
fuso
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi
detti «primo sugo»
15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata,
non mescolati né altrimenti preparati
15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/331
Allegati 331
– 1 – – 2 –
Numeri della nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere
animali o vegetali
Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17
17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele
naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03 Melassi, anche decolorati
17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero
vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta
addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18
18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o
parti di piante
Capitolo 22
22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dall’aggiunta di alcole
22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire
da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti,
liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette
estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli
animali
Capitolo 24
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,
granulato o polverizzato
C 83/332 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
332 Trattati consolidati
– 1 – – 2 –
Numeri della nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
Capitolo 54
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non
filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti
preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
(*) Posizione inserita dall’articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità
economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/333
Allegati 333
ALLEGATO II
PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA
PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
— Groenlandia
— Nuova Caledonia e dipendenze
— Polinesia francese
— Terre australi ed antartiche francesi
— Isole Wallis e Futuna
— Mayotte
— Saint Pierre e Miquelon
— Aruba
— Antille Olandesi:
— Bonaire
— Curaçao
— Saba
— Sint Eustatius
— Sint Maarten
— Anguilla
— Isole Cayman
— Isole Falkland
— Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud
— Montserrat
— Pitcairn
— Sant’Elena e dipendenze
— Territori dell’Antartico britannico
— Territori britannici dell’Oceano indiano
— Isole Turks e Caicos
— Isole Vergini britanniche
— Le Bermude
C 83/334 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
334 Trattati consolidati

Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

Please follow and like us: