UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
PROTOCOLLI
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/201
Pr
+
All
PROTOCOLLO (n. 1)
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI
NELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi
relativamente alle attività dell’Unione europea è una questione disciplinata dall’ordinamento e dalla
prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,
DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell’Unione
europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi
dell’Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
TITOLO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo 1
I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni)
sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all’atto della pubblicazione. La
Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri
strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 2
I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti
nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione,
l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca
europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo.
I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali
direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo
e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali
direttamente dal Parlamento europeo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/203
Protocolli 203
I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla
Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti
nazionali dal Consiglio.
Articolo 3
I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al
principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del
Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale
europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere
o i pareri motivati all’istituzione o organo interessato.
Articolo 4
Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti
nazionali, nelle lingue ufficiali dell’Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è
iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell’adozione di
una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le
cui motivazioni sono riportate nell’atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente
motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo
riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l’iscrizione
di un progetto di atto legislativo all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione di una
posizione devono trascorrere dieci giorni.
Articolo 5
Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni
nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti
nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
Articolo 6
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all’articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma,
del trattato sull’Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell’iniziativa del Consiglio
europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.
Articolo 7
La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello
stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
C 83/204 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
204 Trattati consolidati
Articolo 8
Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle
camere che lo compongono.
TITOLO II
COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE
Articolo 9
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l’organizzazione e la promozione
di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all’Unione.
Articolo 10
Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell’Unione può sottoporre
all’attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene
utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti
nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare
conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano
nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I
contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/205
Protocolli 205
PROTOCOLLO (n. 2)
SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione,
DETERMINATE a fissare le condizioni dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
sanciti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell’applicazione
di detti principi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
definiti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Articolo 2
Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni
devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di
straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione
nella proposta.
Articolo 3
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione,
l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca
europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo.
Articolo 4
La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali
nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell’Unione.
Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti
nazionali.
Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte
di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti
modificati, ai parlamenti nazionali.
C 83/206 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
206 Trattati consolidati
Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio
sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
Articolo 5
I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi
circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze,
quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri,
ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un
obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima sono confortate da
indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della
necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governi
nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi
possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire.
Articolo 6
Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un
termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle
lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia
conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei
parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del
Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale
europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere
all’istituzione o organo interessato.
Articolo 7
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri,
la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto
di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai
parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.
Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare
nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un
voto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/207
Protocolli 207
2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un
progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti
nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale
soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base
dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardante lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento
europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il
progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di
modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto
del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1,
secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere
di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.
Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la
proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti
nazionali sono sottoposti al legislatore dell’Unione affinché ne tenga conto nella procedura:
a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina
la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente
conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali,
nonché del parere motivato della Commissione;
b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di
Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di
sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.
Articolo 8
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione,
mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste
all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi
da quest’ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo
parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.
In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche
dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l’adozione dei quali il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea richiede la sua consultazione.
C 83/208 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
208 Trattati consolidati
Articolo 9
La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti
nazionali una relazione annuale circa l’applicazione dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La
relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/209
Protocolli 209
PROTOCOLLO (n. 3)
SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea previsto all’articolo 281
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
Articolo 1
La Corte di giustizia dell’Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente
alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
(trattato CEEA) e del presente statuto.
TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in
seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo
coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell’immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste
ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell’immunità dopo la
cessazione dalle funzioni.
La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l’immunità. Quando la decisione riguarda
un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del
tribunale di cui trattasi.
Qualora, tolta l’immunità, venga promossa un’azione penale contro un giudice, questi può essere
giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall’organo competente a giudicare i magistrati
appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
C 83/210 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
210 Trattati consolidati
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della
Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all’immunità di
giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza
semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle
loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i
doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate
funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del
Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui
trattasi.
Articolo 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di
giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest’ultima notificazione importa vacanza
di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l’articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore
non assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a
pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli
avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero
non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L’interessato non prende parte a tali
deliberazioni. Quando l’interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la
Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione
e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest’ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa
vacanza di seggio.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/211
Protocolli 211
Articolo 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante
durata del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e
tredici giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro
avvocati generali.
Articolo 10
Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena
imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 11
La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
Articolo 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento.
Essi dipendono dal cancelliere sotto l’autorità del presidente.
Articolo 13
Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo
statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento
di procedura, a partecipare all’istruzione delle cause sottoposte all’esame della Corte e a
collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni
giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.
Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e
secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
C 83/212 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
212 Trattati consolidati
Articolo 14
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria
sede.
Articolo 15
La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla
Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
Articolo 16
La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici
eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono
eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte
della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati
alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un’istituzione
dell’Unione che è parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2,
dell’articolo 245, paragrafo 2, dell’articolo 247 o dell’articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un’importanza eccezionale, la
Corte può decidere, sentito l’avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
Articolo 17
La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre
giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici
giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che
faccia parte di un’altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/213
Protocolli 213
Articolo 18
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale
essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla
quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione
d’inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare
al giudizio o all’esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente
reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o
concludere in una causa determinata, ne avverte l’interessato.
In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l’assenza in seno alla Corte o ad una sua
sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione
della Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di
giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o
da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico
europeo diversi dagli Stati membri e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o
di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o
assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle
garanzie necessarie per l’esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno
determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei
poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno
determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare
godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
C 83/214 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
214 Trattati consolidati
Articolo 20
La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l’una scritta, l’altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell’Unione le cui
decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche,
nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l’ordine e nei termini fissati dal regolamento
di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l’audizione
da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell’avvocato
generale e, ove occorra, l’audizione dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito
l’avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell’avvocato generale.
Articolo 21
La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere
l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario, l’indicazione della
parte o delle parti avverso le quali è proposta, l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione
sommaria dei motivi invocati.
All’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento ovvero, nell’ipotesi
contemplata dall’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un documento che
certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati
all’istanza, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa
eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Articolo 22
Nei casi contemplati dall’articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso
trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio del ricorrente
e della qualità del firmatario, l’indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso,
l’indicazione delle parti avverse, l’oggetto della causa, le conclusioni e un’esposizione sommaria dei
motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene
impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente,
a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest’ultimo deve uniformarsi ai
principi di diritto enunciati dalla Corte.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/215
Protocolli 215
Articolo 23
Nei casi contemplati dall’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la decisione
del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a
quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere
della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all’istituzione, all’organo
o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e,
quando ne sia il caso, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si
contesta la validità o l’interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni
scritte.
Nei casi contemplati dall’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione
del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti
contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all’Autorità
di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove
si tratti di uno dei settori di applicazione dell’accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero
osservazioni scritte.
Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati
terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel
caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si
pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell’ambito di applicazione dell’accordo,
anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati
che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni
scritte.
Articolo 23 bis (1)
Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii
pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d’urgenza.
Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un
termine più breve di quello previsto all’articolo 23 e, in deroga all’articolo 20, quarto comma, la
mancanza di conclusioni dell’avvocato generale.
Il procedimento d’urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di
cui all’articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema
urgenza, l’omissione della fase scritta del procedimento.
C 83/216 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
(1) Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42).
216 Trattati consolidati
Articolo 24
La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le
informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che
non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Articolo 25
In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio,
commissione od organo di sua scelta.
Articolo 26
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all’audizione
di testimoni.
Articolo 27
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente
riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni
che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Articolo 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita
dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del
testimone o del perito.
Articolo 29
La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall’autorità giudiziaria del
suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all’autorità giudiziaria competente, alle condizioni
stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall’esecuzione della rogatoria sono rimessi
alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
Articolo 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla
stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia
civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al
giudice nazionale competente.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/217
Protocolli 217
Articolo 31
L’udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d’ufficio o su richiesta
delle parti, per motivi gravi.
Articolo 32
Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse.
Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio
rappresentante.
Articolo 33
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo 35
Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.
Articolo 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
Articolo 37
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 38
La Corte di giustizia delibera sulle spese.
Articolo 39
Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per
quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento
di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall’articolo 278
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 157 del trattato CEEA, sia all’applicazione
dei provvedimenti provvisori a norma dell’articolo 279 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, sia alla sospensione dell’esecuzione forzata conformemente all’articolo 299,
quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o all’articolo 164, terzo comma,
del trattato CEEA.
C 83/218 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
218 Trattati consolidati
Il presidente, in caso d’impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal
regolamento di procedura.
L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non
pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo 40
Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla
Corte di giustizia.
Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono
dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone
fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o
fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico
europeo diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto
accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei
settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni
di una delle parti.
Articolo 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni
scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il
termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di
giustizia, l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
Articolo 42
Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione e ogni altra persona fisica o giuridica
possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre
opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa,
qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Articolo 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d’interpretarla,
a richiesta di una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/219
Protocolli 219
Articolo 44
La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta
di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza,
era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente
l’esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l’adito alla revocazione e
dichiara per questo motivo ricevibile l’istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni
dalla data della sentenza.
Articolo 45
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi
l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 46
Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni
a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia
dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può
rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel
termine di due mesi previsto dall’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 265, secondo comma, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di
responsabilità extracontrattuale.
TITOLO IV
IL TRIBUNALE
Articolo 47
L’articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto
comma e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.
L’articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al
cancelliere del Tribunale.
Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.
C 83/220 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
220 Trattati consolidati
Articolo 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza,
conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest’ultimo
nell’adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati
generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non
può prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo 50
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito
i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre
anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l’assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento
di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in
seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei
casi e alle condizioni da esso definite.
Articolo 51
In deroga alla norma di cui all’articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proposti da uno Stato membro:
a) contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di
queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
— di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
— di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale
ai sensi dell’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
— di atti del Consiglio con cui quest’ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi
dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/221
Protocolli 221
b) contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell’articolo 331,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un’istituzione
dell’Unione contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del
Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da
un’istituzione dell’Unione contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi della Banca centrale
europea.
Articolo 52
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le
condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il
Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere
del Tribunale sotto l’autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 53
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento
di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all’articolo 40, quarto comma e
all’articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all’articolo 20, quarto comma, l’avvocato generale può presentare per iscritto le sue
conclusioni motivate.
Articolo 54
Se un’istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il
cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale;
allo stesso modo, se un’istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per
errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della
Corte.
Quando il Tribunale constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella
competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata
che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest’ultimo,
che non può in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo
stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale,
dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della
Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi
medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il
procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.
Quando uno Stato membro e un’istituzione dell’Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale
declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.
C 83/222 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
222 Trattati consolidati
Articolo 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente
la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione
di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le
parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione anche qualora non siano parti
intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
Articolo 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a
decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il
procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o
che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di
irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente
soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle
istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le
concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l’Unione e i loro agenti, l’impugnazione può
essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti
nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una
posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Articolo 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale
che respingono un’istanza d’intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica
della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell’articolo 278 o 279 o dell’articolo 299, quarto
comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure ai sensi dell’articolo 157 o
dell’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla
Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle
decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all’articolo 39 sull’impugnazione proposta ai
sensi del primo e secondo comma del presente articolo.
Articolo 58
L’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può
essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al
Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto
dell’Unione da parte del Tribunale.
L’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/223
Protocolli 223
Articolo 59
In caso d’impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla
Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l’avvocato
generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di
procedura.
Articolo 60
L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea o l’articolo 157 del trattato CEEA.
In deroga all’articolo 280 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le decisioni del Tribunale
che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine
contemplato nell’articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è
stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare
alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea o dell’articolo 157 del trattato CEEA, un’istanza volta alla sospensione dell’efficacia del
regolamento annullato o all’adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
Articolo 61
Quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso,
essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure
rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un’impugnazione proposta da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione che non
sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi
necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati
definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Articolo 62
Nei casi di cui all’articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del
diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del
Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato
generale, sull’opportunità o meno di riesaminare la decisione.
Articolo 62 bis
La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in
base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.
C 83/224 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
224 Trattati consolidati
Gli interessati di cui all’articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall’articolo 256, paragrafo
2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale
hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni
oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.
La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.
Articolo 62 ter
Nei casi previsti dall’articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta di
riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo.
Qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l’unità o la coerenza
del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto
decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere
considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia
emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la
decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.
Nei casi previsti dall’articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le
soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini
previsti a tal fine nell’articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di
riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a
meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica
l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni
oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.
TITOLO IV bis
I TRIBUNALI SPECIALIZZATI
Articolo 62 quater
Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all’organizzazione e alla procedura dei
tribunali specializzati istituiti sulla base dell’articolo 257 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono riportate in allegato al presente statuto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni
necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/225
Protocolli 225
Articolo 64
Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell’Unione europea sono
fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all’unanimità. Tale regolamento è adottato su
richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o
su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.
Fino all’adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del
regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga
agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ogni modifica o abrogazione
di tali disposizioni richiede l’approvazione unanime del Consiglio.
ALLEGATO I
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 1
Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato «Tribunale della funzione pubblica», è
competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro
personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 2
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.
I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.
Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.
Articolo 3
1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell’articolo 257, quarto comma, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei
giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base
geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici
nazionali rappresentati.
2. Chiunque abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti di cui all’articolo 257, quarto comma, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione
della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.
3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e
tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise
dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.
C 83/226 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
226 Trattati consolidati
4. Il comitato fornisce un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della
funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un’esperienza di alto livello
adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del
numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.
Articolo 4
1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è
rinnovabile.
2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal
regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un
giudice unico.
3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque
giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il
presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.
4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione
delle sezioni e l’assegnazione ad esse delle cause.
Articolo 5
Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l’articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l’articolo 18 dello statuto della
Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.
Il giuramento di cui all’articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3,
4 e 6 sono adottate da quest’ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 6
1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della
Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale
della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare
servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti
dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l’autorità del presidente di detto Tribunale.
2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L’articolo 3, quarto comma,
e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo
Tribunale.
Articolo 7
1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal
suo regolamento di procedura.
2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.
3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale
della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest’ultimo caso, il Tribunale
della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/227
Protocolli 227
4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare
le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.
5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.
Articolo 8
1. Se un’istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore
presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale
della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un’istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale
sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente
al cancelliere della Corte o del Tribunale.
2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri
nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il
Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica,
l’organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema
d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver
ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.
Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il
Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.
Articolo 9
Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della
decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché
avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di
procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue
conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre
impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.
Articolo 10
1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica
che respingono un’istanza d’intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di
rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 278 o 279 o
dell’articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure ai sensi dell’articolo 157
o dell’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti
del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo
una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà
fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.
C 83/228 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
228 Trattati consolidati
Articolo 11
1. L’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi
relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti
pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale della
funzione pubblica.
2. L’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.
Articolo 12
1. L’impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 157 del trattato CEEA.
2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento
dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il
Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.
Articolo 13
1. Quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce
sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa
non è ancora matura per la decisione.
2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di
diritto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/229
Protocolli 229
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea