UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Articolo 156
(ex articolo 140 del TCE)
Per conseguire gli obiettivi dell’articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione
in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie
riguardanti:
— l’occupazione,
— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
— la formazione e il perfezionamento professionale,
— la sicurezza sociale,
— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
— l’igiene del lavoro;
— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli
che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo
è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato
economico e sociale.
Articolo 157
(ex articolo 141 del TCE)
1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di
base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura,
dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una
stessa unità di misura;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/117
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 117
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di
lavoro.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l’applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro
o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 158
(ex articolo 142 del TCE)
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 159
(ex articolo 143 del TCE)
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi
dell’articolo 151, compresa la situazione demografica nell’Unione. Essa trasmette la relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Articolo 160
(ex articolo 144 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo,
istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato
è incaricato:
— di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati
membri e nell’Unione,
— di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la
Commissione,
— fatto salvo l’articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei
settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
C 83/118 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
118 Trattati consolidati
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 161
(ex articolo 145 del TCE)
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale
all’evoluzione della situazione sociale nell’Unione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
TITOLO XI
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 162
(ex articolo 146 del TCE)
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire
così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un
Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno dell’Unione le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento
alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale.
Articolo 163
(ex articolo 147 del TCE)
L’amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione
e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Articolo 164
(ex articolo 148 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti
di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/119
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 119
TITOLO XII
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT
Articolo 165
(ex articolo 149 del TCE)
1. L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione
del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue
specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
2. L’azione dell’Unione è intesa:
— a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione
delle lingue degli Stati membri;
— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento
accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
istruzione degli Stati membri;
— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa;
— a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza;
— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni
sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo
l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri;
C 83/120 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
120 Trattati consolidati
— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Articolo 166
(ex articolo 150 del TCE)
1. L’Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto
e l’organizzazione della formazione professionale.
2. L’azione dell’Unione è intesa:
— a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e
la riconversione professionale,
— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare
l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
— a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione, in particolare dei giovani,
— a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese,
— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
formazione degli Stati membri.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le
misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
TITOLO XIII
CULTURA
Articolo 167
(ex articolo 151 del TCE)
1. L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/121
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 121
2. L’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:
— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
— scambi culturali non commerciali,
— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
TITOLO XIV
SANITÀ PUBBLICA
Articolo 168
(ex articolo 152 del TCE)
1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la
salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca
sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.
L’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana
derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione.
C 83/122 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
122 Trattati consolidati
2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e,
ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri
per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto
contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare
iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 6, lettera a), e in conformità dell’articolo 4,
paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per
affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine
umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano
o introducano misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità
pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di
impiego medico.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche
adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per
lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza,
l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui
obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini
stabiliti dal presente articolo.
7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro
politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le
responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/123
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 123
l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano
le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.
TITOLO XV
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 169
(ex articolo 153 del TCE)
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione
dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici
dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione
per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell’articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b).
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili
con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.
TITOLO XVI
RETI TRANSEUROPEE
Articolo 170
(ex articolo 154 del TCE)
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai
cittadini dell’Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare
pienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l’Unione
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
C 83/124 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
124 Trattati consolidati
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l’azione dell’Unione mira a favorire
l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti. Essa tiene conto
in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell’Unione le regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 171
(ex articolo 155 del TCE)
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 170, l’Unione:
— stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali
delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati
progetti di interesse comune,
— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti, in particolare
nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche,
— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell’ambito
degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di
prestito o abbuoni di interesse; l’Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati
membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all’articolo 177, di progetti
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L’azione dell’Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a
livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri,
qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. L’Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse
comune e garantire l’interoperabilità delle reti.
Articolo 172
(ex articolo 156 del TCE)
Gli orientamenti e le altre misure di cui all’articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro
esigono l’approvazione dello Stato membro interessato.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/125
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 125
TITOLO XVII
INDUSTRIA
Articolo 173
(ex articolo 157 del TCE)
1. L’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla
competitività dell’industria dell’Unione.
A tal fine, nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
— ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali,
— a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta
l’Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese,
— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,
— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di
ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per
quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari
per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L’Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche
ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico
e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il presente titolo non costituisce una base per l’introduzione da parte dell’Unione di qualsivoglia
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni
relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
C 83/126 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
126 Trattati consolidati
TITOLO XVIII
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo 174
(ex articolo 158 del TCE)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo
delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici,
quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari,
transfrontaliere e di montagna.
Articolo 175
(ex articolo 159 del TCE)
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere
gli obiettivi dell’articolo 174. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, nonché
l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 174 e concorrono alla loro
realizzazione. L’Unione appoggia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso
fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento
», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli
investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente
articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise
nell’ambito delle altre politiche dell’Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 176
(ex articolo 160 del TCE)
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nell’Unione, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/127
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 127
Articolo 177
(ex articolo 161 del TCE)
Fatto salvo l’articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a
finalità strutturale, elemento quest’ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono
inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le
disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri
strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l’erogazione di contributi finanziari
a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
Articolo 178
(ex articolo 162 del TCE)
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento»,
ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.
TITOLO XIX
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
Articolo 179
(ex articolo 163 del TCE)
1. L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la
realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche
e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella
della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei
trattati.
2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese, comprese le piccole e le medie
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta
qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di
cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato
interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme
comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
C 83/128 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
128 Trattati consolidati
3. Tutte le azioni dell’Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della
ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del
presente titolo.
Articolo 180
(ex articolo 164 del TCE)
Nel perseguire tali obiettivi, l’Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli
Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione
con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell’Unione;
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell’Unione.
Articolo 181
(ex articolo 165 del TCE)
1. L’Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico
per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell’Unione.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa
utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo
è pienamente informato.
Articolo 182
(ex articolo 166 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale
che comprende l’insieme delle azioni dell’Unione.
Il programma quadro:
— fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall’articolo 180
e le relative priorità,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/129
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 129
— indica le grandi linee di dette azioni,
— stabilisce l’importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione al
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell’ambito di ciascuna
azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la
durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai
programmi specifici, non può superare l’importo globale massimo fissato per il programma quadro e
per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all’attuazione dello spazio europeo della
ricerca.
Articolo 183
(ex articolo 167 del TCE)
Per l’attuazione del programma quadro pluriennale, l’Unione:
— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,
— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 184
(ex articolo 168 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari
cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un’eventuale
partecipazione dell’Unione.
L’Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
C 83/130 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
130 Trattati consolidati
Articolo 185
(ex articolo 169 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unione può prevedere, d’intesa con gli Stati
membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri,
compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi.
Articolo 186
(ex articolo 170 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unione può prevedere una cooperazione in
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l’Unione e i terzi
interessati.
Articolo 187
(ex articolo 171 del TCE)
L’Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei
programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione.
Articolo 188
(ex articolo 172 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all’articolo 187.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184
e 185. L’adozione dei programmi complementari richiede l’accordo degli Stati membri interessati.
Articolo 189
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue
politiche, l’Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative
comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione
e l’utilizzo dello spazio.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/131
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 131
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie,
che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. L’Unione instaura tutti i collegamenti utili con l’Agenzia spaziale europea.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.
Articolo 190
(ex articolo 173 del TCE)
All’inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico
e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente nonché sul programma di lavoro dell’anno in
corso.
TITOLO XX
AMBIENTE
Articolo 191
(ex articolo 174 del TCE)
1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a
livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione
e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a
prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una
procedura di controllo dell’Unione.
C 83/132 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
132 Trattati consolidati
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:
— dei dati scientifici e tecnici disponibili,
— delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione,
— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione,
— dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue
singole regioni.
4. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione
possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 192
(ex articolo 175 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in
merito alle azioni che devono essere intraprese dall’Unione per realizzare gli obiettivi
dell’articolo 191.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 114, il
Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
— sull’assetto territoriale,
— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la
disponibilità delle stesse,
— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia
e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/133
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 133
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano
programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Le misure necessarie all’attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni
previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.
4. Fatte salve talune misure adottate dall’Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e
all’esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi
costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede
disposizioni appropriate in forma di
— deroghe temporanee e/o
— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell’articolo 177.
Articolo 193
(ex articolo 176 del TCE)
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 192 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti
devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.
TITOLO XXI
ENERGIA
Articolo 194
1. Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto
dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è
intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell’energia,
b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,
c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili,
d) promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.
C 83/134 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
134 Trattati consolidati
2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi
di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e
sociale e del Comitato delle regioni.
Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue
fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento
energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c).
3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se
sono principalmente di natura fiscale.
TITOLO XXII
TURISMO
Articolo 195
1. L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo
la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore.
A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone
pratiche.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di
realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
TITOLO XXIII
PROTEZIONE CIVILE
Articolo 196
1. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei
sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/135
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 135
L’azione dell’Unione è intesa a:
a) sostenere e completare l’azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente
la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati
membri e l’intervento in caso di calamità naturali o provocate dall’uomo all’interno dell’Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all’interno dell’Unione tra i servizi di
protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
TITOLO XXIV
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 197
1. L’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon
funzionamento dell’Unione, è considerata una questione di interesse comune.
2. L’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa
di attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo
scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie
a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
3. Il presente articolo non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell’Unione
né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati
che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l’Unione.
C 83/136 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
136 Trattati consolidati
PARTE QUARTA
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Articolo 198
(ex articolo 182 del TCE)
Gli Stati membri convengono di associare all’Unione i paesi e i territori non europei che mantengono
con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e
territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato
II.
Scopo dell’associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e
l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l’associazione deve in
primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro
prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 199
(ex articolo 183 del TCE)
L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si
accordano tra di loro, in virtù dei trattati.
2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi
e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi
paesi e territori.
4) Per gli investimenti finanziati dall’Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri
e ai paesi e territori.
5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle
società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure
previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve
le disposizioni particolari prese in virtù dell’articolo 203.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/137
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 137
Articolo 200
(ex articolo 184 del TCE)
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri,
del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei
trattati.
2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati
membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell’articolo 30.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità
del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per
scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei
prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni
particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali
particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L’introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non
deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le
importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo 201
(ex articolo 185 del TCE)
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un
paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell’articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare
deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione
di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo 202
(ex articolo 186 del TCE)
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, la
libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati
membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati a norma dell’articolo 203.
C 83/138 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
138 Trattati consolidati
Articolo 203
(ex articolo 187 del TCE)
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle
realizzazioni acquisite nell’ambito dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, e basandosi sui
principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell’associazione tra
i paesi e territori e l’Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura
legislativa speciale, il Consiglio delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo 204
(ex articolo 188 del TCE)
Gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la
Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia,
allegato ai trattati.
PARTE QUINTA
AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE
Articolo 205
L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi,
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del
titolo V del trattato sull’Unione europea.
TITOLO II
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Articolo 206
(ex articolo 131 del TCE)
L’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce
nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione
delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione
delle barriere doganali e di altro tipo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/139
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 139
Articolo 207
(ex articolo 133 del TCE)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto
concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli
scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri
diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di
protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica
commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale
comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali, si applica l’articolo 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l’autorizza ad avviare i negoziati necessari.
Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili
con le politiche e norme interne dell’Unione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato
dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può
impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo
sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all’unanimità
qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità per
l’adozione di norme interne.
Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare
pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione;
b) nel settore degli scambi di servizi nell’ambito sociale, dell’istruzione e della sanità, qualora tali
accordi rischino di perturbare seriamente l’organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare
pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette
al titolo VI della parte terza e all’articolo 218.
C 83/140 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
140 Trattati consolidati
6. L’esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale
comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e non
comporta un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i
trattati escludono tale armonizzazione.
TITOLO III
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 1
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 208
(ex articolo 177 del TCE)
1. La politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei
principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione
e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
L’obiettivo principale della politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l’eliminazione
della povertà. L’Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell’attuazione
delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2. L’Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti
nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 209
(ex articolo 179 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure necessarie per l’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che
possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi
tematici.
2. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi
accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 208 del presente trattato.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi.
3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto,
all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/141
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 141
Articolo 210
(ex articolo 180 del TCE)
1. Per favorire la complementarità e l’efficacia delle azioni, l’Unione e gli Stati membri coordinano
le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi
di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario,
all’attuazione dei programmi di aiuto dell’Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al
paragrafo 1.
Articolo 211
(ex articolo 181 del TCE)
Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e
con le competenti organizzazioni internazionali.
CAPO 2
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211,
l’Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza
specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali
azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell’Unione e sono condotte nel quadro dei principi e
obiettivi dell’azione esterna. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure necessarie per l’attuazione del paragrafo 1.
3. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione
possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi internazionali.
C 83/142 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
142 Trattati consolidati
Articolo 213
Allorché la situazione in un paese terzo esige un’assistenza finanziaria urgente da parte dell’Unione, il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.
CAPO 3
AIUTO UMANITARIO
Articolo 214
1. Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e
obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso
e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall’uomo, per
far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell’Unione e degli
Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale
e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario
dell’Unione.
4. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi
accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all’articolo 21 del trattato
sull’Unione europea.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi.
5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni
dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le
modalità di funzionamento.
6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le
azioni dell’Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l’efficacia e la complementarità
dei dispositivi dell’Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. L’Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con
quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell’ambito del sistema delle Nazioni
Unite.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/143
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 143
TITOLO IV
MISURE RESTRITTIVE
Articolo 215
(ex articolo 301 del TCE)
1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione
europea prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie
con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione
europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure
restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
TITOLO V
ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 216
1. L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali
qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare,
nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto
giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.
Articolo 217
(ex articolo 310 del TCE)
L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che
istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e
da procedure particolari.
Articolo 218
(ex articolo 300 del TCE)
1. Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 207, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le
organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
C 83/144 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
144 Trattati consolidati
2. Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma
e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza
comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio
dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della
squadra di negoziato dell’Unione.
4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve
essere consultato nella conduzione dei negoziati.
5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo
e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.
6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo.
Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
adotta la decisione di conclusione dell’accordo:
a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i) accordi di associazione;
ii) accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali;
iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione;
v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la
procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.
In caso d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per
l’approvazione;
b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il
parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza di parere
entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/145
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 145
7. All’atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può
abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne
prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo
stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
8. Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di
cui all’articolo 212 con gli Stati candidati all’adesione. Il Consiglio delibera all’unanimità anche per
l’accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell’applicazione di un accordo
e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se
tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il quadro istituzionale dell’accordo.
10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare
il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In
caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche
dello stesso o revisione dei trattati.
Articolo 219
(ex articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5, del TCE)
1. In deroga all’articolo 218 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento
di pervenire a un consenso compatibile con l’obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere
accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell’euro nei confronti delle valute di Stati terzi.
Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura
di cui al paragrafo 3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione
e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di pervenire ad un consenso
coerente con l’obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi
centrali dell’euro all’interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il
Parlamento europeo dell’adozione, dell’adeguamento o dell’abbandono dei tassi centrali dell’euro.
C 83/146 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
146 Trattati consolidati
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi, come
indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli
orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali
non pregiudicano l’obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all’articolo 218, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano
essere negoziati dall’Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che
l’Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
4. Senza pregiudizio della competenza dell’Unione e degli accordi dell’Unione relativi all’Unione
economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e
concludere accordi internazionali.
TITOLO VI
RELAZIONI DELL’UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI
TERZI E DELEGAZIONI DELL’UNIONE
Articolo 220
(ex articoli da 302 a 304 del TCE)
1. L’Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli
istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
2. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione
sono incaricati dell’attuazione del presente articolo.
Articolo 221
1. Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la
rappresentanza dell’Unione.
2. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche
e consolari degli Stati membri.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/147
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 147
TITOLO VII
CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
Articolo 222
1. L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno
Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata
dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua
disposizione dagli Stati membri, per:
a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità
politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di calamità naturale o provocata dall’uomo.
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o
provocata dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano
assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell’Unione sono
definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha
implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all’articolo 31, paragrafo 1
del trattato sull’Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.
Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico
e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica di sicurezza e di
difesa comune, e dal comitato di cui all’articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri
congiunti.
4. Per consentire all’Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo
valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l’Unione.
C 83/148 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
148 Trattati consolidati
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
LE ISTITUZIONI
SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 223
(ex articolo 190, paragrafi 4 e 5, del TCE)
1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per
permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme
in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione
del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono,
stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di
sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce
lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le
condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità in sede di
Consiglio.
Articolo 224
(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10,
paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/149
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 149
Articolo 225
(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)
A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione
di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di
un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta,
essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea