UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100

TITOLO VII

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1
REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 102
(ex articolo 82 del TCE)
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Articolo 103
(ex articolo 83 del TCE)
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, e all’articolo 102, comminando
ammende e penalità di mora;
b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e 102;
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall’altra.
Articolo 104
(ex articolo 84 del TCE)
Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 103, le autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell’articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell’articolo 102.
Articolo 105 (ex articolo 85 del TCE)
1. Senza pregiudizio dell’articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE)
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.
3. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
SEZIONE 2
AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 109 (ex articolo 89 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
CAPO 2
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 110
(ex articolo 90 del TCE)
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Articolo 111 (ex articolo 91 del TCE)
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 112 (ex articolo 92 del TCE)
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.
Articolo 113 (ex articolo 93 del TCE)
Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.
CAPO 3
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE)
1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la
realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato
interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione
delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza,
protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato,
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il
Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire
tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e
del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione,
uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema
specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso
notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le
disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se
rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai
paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la
Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo
può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre
disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina
immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è
stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che
esamina immediatamente l’opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea ove ritenga che un altro
Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non
economico di cui all’articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
Articolo 115
(ex articolo 94 del TCE)
Fatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce
direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno.
Articolo 116
(ex articolo 96 del TCE)
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e
provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli
Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione,
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono
le direttive all’uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai
trattati.
Articolo 117
(ex articolo 97 del TCE)
1. Quando vi sia motivo di temere che l’emanazione o la modifica di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell’articolo precedente, lo Stato
membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli
Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell’applicazione
dell’articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione.
Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione
unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 116.
Articolo 118
Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione
di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale
nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati
a livello di Unione.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i
regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
TITOLO VIII
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 119
(ex articolo 4 del TCE)
1. Ai fini enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, l’azione degli Stati membri e
dell’Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che
è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato
interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia
di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende
una moneta unica, l’euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e
di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione
conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dell’Unione implicano il rispetto dei seguenti principi
direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti
sostenibile.
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 120
(ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell’Unione definiti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto degli indirizzi
di massima di cui all’articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l’Unione agiscono nel rispetto
dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione
delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 119.
Articolo 121
(ex articolo 99 del TCE)
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e
le coordinano nell’ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 120.
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione, e ne riferisce le risultanze al
Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni
in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione.
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti
indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza
duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate
dalla Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell’Unione,
nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e
procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito della loro politica economica,
nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di
uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano
di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria, la Commissione può
rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della
Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio,
su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente
del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento
europeo.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui
ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 122
(ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione,
può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione
economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati
prodotti, in particolare nel settore dell’energia.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione
allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito alla decisione presa.

Articolo 123
(ex articolo 101 del TCE)
1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia,
da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso
denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a
imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da
parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel
contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 124
(ex articolo 102 del TCE)
È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli
organi o agli organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Articolo 125
(ex articolo 103 del TCE)
1. L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli
enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche
di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in
comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano
agli impegni dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, può precisare le definizioni per l’applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e
124 e dal presente articolo.
Articolo 126
(ex articolo 104 del TCE)
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/99
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 99
2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito
pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità
alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un
valore di riferimento, a meno che:
— il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che
si avvicina al valore di riferimento,
— oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo
e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a
meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di
riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato
ai trattati.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la
Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell’eventuale
differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato
membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro,
malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un
disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro
interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in
questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto
del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo
alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
C 83/100 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
100 Trattati consolidati
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo
può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le
misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo
un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare
alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel
quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del
paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più
delle seguenti misure:
— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno
specificate dal Consiglio, prima dell’emissione di obbligazioni o altri titoli,
— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo
Stato membro in questione,
— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo
adeguato presso l’Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia
stato corretto,
— infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e
11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara
pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste
più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nell’adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio
delibera su raccomandazione della Commissione.
Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto
del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
14. Ulteriori disposizioni concernenti l’attuazione della procedura descritta nel presente articolo
sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/101
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 101
Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione
del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che
sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l’applicazione
delle disposizioni di detto protocollo.
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 127
(ex articolo 105 del TCE)
1. L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce in conformità
del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 119.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
— definire e attuare la politica monetaria dell’Unione,
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219,
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi
degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze,
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze,
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui
all’articolo 129, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli
organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue
competenze.
C 83/102 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
102 Trattati consolidati
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti
autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema
finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa
speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare
alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
Articolo 128
(ex articolo 106 del TCE)
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro
all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l’approvazione della Banca
centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare
misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche
destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell’Unione.
Articolo 129
(ex articolo 107 del TCE)
1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio
direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso
denominato «statuto del SEBC e della BCE», è definito nel protocollo allegato ai trattati.
3. L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l’articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23,
24 e 26, l’articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 36 dello
statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della
Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e
previa consultazione della Banca centrale europea.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Banca centrale europea o deliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34,
paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/103
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 103
Articolo 130
(ex articolo 108 del TCE)
Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo
statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni,
dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro
organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Stati membri
si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro
compiti.
Articolo 131
(ex articolo 109 del TCE)
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.
Articolo 132
(ex articolo 110 del TCE)
1. Per l’assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle
disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE:
— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3,
paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto
del SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all’articolo 129,
paragrafo 4,
— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello
statuto del SEBC e della BCE,
— formula raccomandazioni o pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni
ed i suoi pareri.
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all’articolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende
o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle
decisioni da essa adottati.
C 83/104 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
104 Trattati consolidati
Articolo 133
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l’utilizzo
dell’euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale
europea.
CAPO 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 134
(ex articolo 114 del TCE)
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria
al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa,
destinati a tali istituzioni,
— seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell’Unione e riferire regolarmente
in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i
paesi terzi e le istituzioni internazionali,
— fatto salvo l’articolo 240, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli
66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e 6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129,
paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e 3, e 219, nonché svolgere gli
altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,
— esaminare, almeno una volta all’anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà
dei pagamenti, quali risultano dall’applicazione dei trattati e dei provvedimenti presi dal Consiglio;
l’esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due
membri del comitato.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/105
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 105
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea
e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione
del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con derogadi cui
all’articolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il
sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e
alla Commissione.
Articolo 135
(ex articolo 115 del TCE)
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato
il paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il
Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le
proprie conclusioni al Consiglio.
CAPO 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO
Articolo 136
1. Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità
delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle
di cui agli articoli 121 e 126, con l’eccezione della procedura di cui all’articolo 126, paragrafo 14,
misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano
compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata di detti membri s’intende quella definita conformemente all’articolo 238,
paragrafo 3, lettera a).
C 83/106 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
106 Trattati consolidati
Articolo 137
Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono stabilite dal
protocollo sull’Eurogruppo.
Articolo 138
(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)
1. Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni
che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della
Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire
una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il
Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro
prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per maggioranza qualificata di detti membri s’intende quella definita conformemente all’articolo 238,
paragrafo 3, lettera a).
CAPO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 139
1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni
necessarie per l’adozione dell’euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona
euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),
c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d) emissione dell’euro (articolo 128),
e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/107
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 107
f) misure relative all’utilizzo dell’euro (articolo 133),
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283,
paragrafo 2),
i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare
per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 138, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 138, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la
cui moneta è l’euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli
obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono
sospesi al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al
paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l’euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121,
paragrafo 4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro
(articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Articolo 140
(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE)
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione
e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria.
Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di
C 83/108 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
108 Trattati consolidati
ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130
e 131 nonché lo statuto del SEBC e della BCE, dall’altro. Le relazioni devono anche esaminare la
realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti
criteri da parte di ciascuno Stato membro:
— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione
prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in
termini di stabilità dei prezzi,
— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una
situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione
di cui all’articolo 126, paragrafo 6,
— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro,
— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta
dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commissione
e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati,
della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame
dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il
Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati
membri in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei
membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Questi
membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del
Consiglio.
Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s’intende quella definita
conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il
Consiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dello Stato membro
in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/109
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 109
fissa irrevocabilmente il tasso al quale l’euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e
prende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’euro come moneta unica nello Stato membro
interessato.
Articolo 141
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l’articolo 129, paragrafo 1, il
consiglio generale della Banca centrale europea di cui all’articolo 44 dello statuto del SEBC e della
BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto
concerne detti Stati membri:
— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,
— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la
stabilità dei prezzi,
— sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,
— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali
e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,
— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente
assunti dall’Istituto monetario europeo.
Articolo 142
(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)
Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di
interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla
cooperazione nell’ambito del meccanismo di cambio.
Articolo 143
(ex articolo 119 del TCE)
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato
membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal
tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del
mercato interno o l’attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza
indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha intrapreso o
può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui
esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l’adozione da parte dello Stato
interessato.
C 83/110 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
110 Trattati consolidati
Se l’azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione
non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione
raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso
reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con
deroga possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si
trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal
Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la
Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle
misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.
Articolo 144
(ex articolo 120 del TCE)
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente
una decisione ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può
adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il
minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia
al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al
Consiglio il concorso reciproco ai termini dell’articolo 143.
3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e
finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere
o abolire le suddette misure di salvaguardia.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/111
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 111
TITOLO IX
OCCUPAZIONE
Articolo 145
(ex articolo 125 del TCE)
Gli Stati membri e l’Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell’occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro
competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti
economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea.
Articolo 146
(ex articolo 126 del TCE)
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione adottati a norma dell’articolo 121,
paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti
sociali, considerano la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinano
in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell’articolo 148.
Articolo 147
(ex articolo 127 del TCE)
1. L’Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra
gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l’azione. Sono in questo
contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle attività dell’Unione si tiene conto
dell’obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 148
(ex articolo 128 del TCE)
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell’occupazione nell’Unione e adotta le conclusioni
del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle
regioni e del comitato per l’occupazione di cui all’articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti
di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell’articolo 121,
paragrafo 2.
C 83/112 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
112 Trattati consolidati
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali misure adottate per l’attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l’occupazione, procede annualmente ad un esame dell’attuazione delle politiche degli Stati membri
in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame,
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio
europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell’occupazione nell’Unione e
all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 149
(ex articolo 129 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare
misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i
loro interventi nel settore dell’occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di
informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti
pilota.
Tali misure non comportano l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
Articolo 150
(ex articolo 130 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo,
istituisce un comitato per l’occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento
tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato
del lavoro. Il comitato è incaricato di:
— seguire la situazione dell’occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri
e nell’Unione,
— fatto salvo l’articolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di
propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all’articolo 148.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/113
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 113
rticolo 151
(ex articolo 136 del TCE)
L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,
una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire
un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione.
A tal fine, l’Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività
dell’economia dell’Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che
favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Articolo 152
L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità
dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione contribuisce al dialogo sociale.
Articolo 153
(ex articolo 137 del TCE)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151, l’Unione sostiene e completa l’azione degli
Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
C 83/114 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
114 Trattati consolidati
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio
dell’Unione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 166;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l’esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso
iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori
prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni
minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e
medie imprese.
Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura
legislativa speciale, all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura
legislativa ordinaria.
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di
mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio
adottata conformemente all’articolo 155.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono
essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo
restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di
garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/115
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 115
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali
del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziario
dello stesso,
— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che
prevedano una maggiore protezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione,
al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo 154
(ex articolo 138 del TCE)
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello
dell’Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato
delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un’azione dell’Unione, la Commissione consulta
le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione
un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la
Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall’articolo 155. La durata di tale
processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla
Commissione.
Articolo 155
(ex articolo 139 del TCE)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può condurre, se queste lo desiderano, a
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello dell’Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie
delle parti sociali e degli Stati membri o, nell’ambito dei settori contemplati dall’articolo 153, e a
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della
Commissione. Il Parlamento europeo è informato.
Il Consiglio delibera all’unanimità allorché l’accordo in questione contiene una o più disposizioni
relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l’unanimità a norma dell’articolo 153, paragrafo 2.
C 83/116 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
116 Trattati consolidati

Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

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